DECRETO ISTITUTIVO

(Decreto 29 giugno 1984, pubblicato sul S.0. alla G.U.R.S. n. 34 dell'11 agosto 1984)

Art. 1 -E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale Fiume Fiumefreddo, ricadente nei comuni di Fiumefreddo e Calatabiano.

Art. 2 -La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di consentire la conservazione della flora acquatica ed il ripristino, lungo gli argini, della vegetazione mediterranea.

Art. 3 -Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese al l'interno delle linee di delimitazione segnate nella cartografia I.G.M. in scala 1: 25.000 (foglio 262 II N.O.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto e specificatamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.

Art. 4 -Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino all'approvazione del regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78, sugli immobili esistenti, purché muniti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5 -La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata al costituendo consorzio tra i comuni di Fiumefreddo e Calatabiano, con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.