REGOLAMENTO

FIUME FIUMEFREDDO

(Decreto 30 maggio 1987, pubblicato sul S.O. alla G.U.R.S. n. 37 del 22 agosto 1987)

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISERVA

Art. 1 - Nel territorio della riserva è consentito:

a) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo su immobili già esistenti all'interno della riserva nonché mutamenti di destinazione d'uso purché funzionari con le finalità della riserva stessa e dare esecuzione agli adempienti previsti dalla legge regionale 37/85 o scaturenti da esigenze di conduzioni delle aziende agricole compatibili con le finalità della riserva;

b) realizzare interventi di ristrutturazione edilizia;

c) esercitare le attività agricole esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tipiche e tradizionali della zona, con esclusione di nuovi impianti di serre. Esercitare attività zootecniche non condotte su scala industriale;

d) effettuare ogni attività non elencata al successivo articolo 2.

Le opere relative ai punti a) e b), salvo quelle di manutenzione ordinaria, non possono essere intraprese senza nullaosta dell'Assessorato regionale territorio e ambiente che lo rilascia previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Il rilascio da parte delle competenti autorità amministrative di ogni altra autorizzazione e della concessione edilizia è subordinato alla preventiva acquisizione di tale nullaosta.

I mutamenti di coltura di cui al punto c) potranno essere realizzati previa autorizzazione dell'ente gestore.

Art. 2 - Nel territorio della riserva è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni o effettuare qualsiasi altra trasformazione edilizia del territorio ivi compresa l'apertura di nuove strade, piste nonché allargamenti, prolungamenti e rettifiche delle esistenti;

b) Prelevare sabbia, terra o altri materiali;

c) esercitare la caccia, l'uccellagione e la pesca. Qualora si verifichino fenomeni di eccessiva presenza di alcune specie animali dannose alle colture, l'ente gestore può predisporre piani di prelievo. I piani sono eseguiti dallo stesso ente gestore previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

d) danneggiare, disturbare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere e distruggere nidi e uova;

e) asportare o danneggiare piante o parti di esse;

e) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora della zona. L'eventuale reintroduzione di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale; introdurre veicoli di qualsiasi genere ed imbarcazioni a motore; abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

i) accendere fuochi all'aperto;

1) praticare il campeggia o il bivacco;

m) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura;

n) introdurre cani anche se al guinzaglio o altri animali domestici;

o) esercitare il pascolo;

p) allontanarsi dai percorsi appositamente predisposti;

q) recintare proprietà se non con siepi a verde e/o materiali naturali, con esclusioni di cordoli di cemento armato, paletti e filo spinato; r) svolgere attività pubblicitaria mediante affissione, di manifesti o cartelloni non autorizzati dall'ente gestore;

s) portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa

Personale e con la prescritta specifica autorizzazione della autorità di P.S. Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessità di attraversamento della riserva, le armi, di qualsiasi tipo, devono essere trasportate scariche e chiuse in apposita custodia;

t) prelevare, derivare e immettere acqua nel fiume, modificare il regime idrogeologico, la composizione delle acque, captare, deviare ed occultare sorgive, realizzare mutamenti di bonifica;

u) esercitare attività estrattive;

v) raccogliere o manomettere rocce, fossili o minerali.

E' ammessa deroga:

- ai divieti di cui alle lettere b), d), e), p) e v) per scopi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dall'ente gestore, nonché per lo svolgimento delle attività e per la realizzazione degli interventi demandati all'ente gestore;

- al divieto di cui alla lettera g) solo per motivi di pubblico servizio;

- al divieto di cui alla lettera i) per le necessità inerenti i lavori agricoli e soltanto nell'ambito dei terreni coltivati;

- ai divieti di cui alle lettere g) e p) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche;

- al divieto di cui alla lettera e) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche, salvo il rispetto delle formazioni vegetali e naturali.

Il taglio di alberi forestali può essere effettuato, previa autorizzazione dell'ente gestore;

- al divieto di cui alla lettera t) per esigenze di attività agricole o zootecniche, previa autorizzazione dell'ente gestore;

- al divieto di cui alla lettera n) per i cani destinati a guardia di eventuali abitazioni;

- al divieto di cui alla t) solo per scopi di irrigazione o acquacoltura, previa autorizzazione dell'ente gestore.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AREA DI PROTEZIONE

(PRE-RISERVA)

Art. 3 - L'area di protezione della riserva (pre-riserva) è destinata ad usi agricoli nonché ad usi ricreativi, turistici e sportivi.

In essa dovrà altresì prevedersi la realizzazione di un centro di visita con parcheggio contiguo di adeguata ampiezza.

Art. 4 - Per le aree di protezione della riserva (pre-riserva) i comuni interessati di intesa fra loro presenteranno all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente un piano di utilizzazione che, nel rispetto Belle indicazioni contenute nel decreto di costituzione della riserva e del presente regolamento, prevederà iniziative di valorizzazione da individuarsi fra quelle previste nell'ultimo comma dell'art. 7 della legge regionale 98/81.

Il piano dovrà garantire una armonica integrazione del territorio dell'area della riserva (pre-riserva), nel sistema di tutela ambientale della riserva.

Il piano dovrà essere proposto all'Assessorato regionale territorio e ambiente con le procedure di cui all'art.28 della legge regionale 98/81 entro 180 giorni dall'avvenuta approvazione del regolamento contenente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti da osservarsi nella riserva.

Il piano di utilizzazione, che deve avere le caratteristiche di piano particolareggiato, nella previsione della localizzazione delle iniziative e dovrà prevedere per nuovi insediamenti di qualsiasi tipo una fascia di rispetto di metri 100 dal confine della riserva ad eccezione di prescrizioni più restrittive, dovrà utilizzare prioritariamente gli immobili eventualmente esistenti.

Il piano dovrà contenere altresì prescrizioni in rapporto alla tipologia costruttiva ed all'ambientazione delle costruzioni nonché una disciplina specifica relativa ai limiti ed alle caratteristiche di manufatti necessari alle attività agricole.

Il piano è approvato dall'Assessorato regionale del territorio è dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

I provvedimenti di concessioni e di autorizzazioni relativi a progetti conformi comunicati dal comune competente all'ente gestore ed al ne siciliana ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui 52 del 21 agosto 1984.

Art. 5 - Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) è consentito:

a) esercitare le attività agricole, zootecniche esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere previamente autorizzati dall'ente gestore;

b) nelle more dell'approvazione del piano di utilizzazione di cui al precedente articolo 4 è consentito:

1) effettuare gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 20 della legge regionale n. 71/78.

Quando gli interventi suddetti comportano modificazioni dell'aspetto esterno degli edifici i relativi progetti dovranno essere sottoposti al nullaosta dell'ente gestore;

2) effettuare gli interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 20 della legge regionale n. 71/78 nonché nuove costruzioni strettamente necessarie alla realizzazione delle finalità istitutive della riserva, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Art. 6 - Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) è vietato:

a) esercitare attività estrattive;

b) apportare modifiche alle formazioni vegetali naturali;

c) tagliare alberi forestali, salvo autorizzazione dell'ente gestore;

d) bruciare stoppie a distanza inferiore a mt. 200 dal confine della riserva;

e) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

impiantare nuove serre.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA RISERVA

ED ALL'AREA DI PROTEZIONE (PRE-RISERVA)

Art. 7 - I progetti di opere pubbliche, fatta eccezione per quelle di interesse nazionale, da Effettuarsi nel territorio della riserva e dell'area di protezione (pre-riserva) devono essere preventivamente autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale accertato che le opere non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento ne valuta la compatibilità con le finalità istitutive e con le indicazioni del piano di cui all'art. 4.

Art. 8 - La realizzazione da parte di soggetti privati di teleferiche, funivie, elettrodotti, acquedotti e di qualsiasi altra opera non prevista negli articoli precedenti è consentita soltanto per lo svolgimento di attività previste dal presente regolamento e indicate dal piano di cui all'art. 4 o dal provvedimento di affidamento della riserva, con le procedure di cui al precedente art. 7.

Art. 9 - Nelle aree della riserva ed in quelle di protezione (pre-riserva) limitazioni ed eventuali prescrizioni, conseguenti al rispetto delle leggi a tutela del paesaggio, nell'esercizio delle attivati agricole, saranno associate 'a contributi per i maggiori costi che gli agricoltori sono costretti ad affrontare.