DECRETO DI ISTITUZIONE

(Decreto 14 marzo 1984, pubbllcato sul S.0. alla G.U.R.S. n. 21 del 19 maggio 1984)

Art. 1 -E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale , ricadente nel comune di Catania.

Art. 2 -La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di favorire ed incrementare le conaizioni per la sosta e la nidificazione della fauna e il restauro della vegetazione psammoalofila e mediterranea.

Art. 3 -Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese al I'interno delle linee di dellmitazione segnate nella cartografia in scala 1:25.000 (fogli I.G.M. 270 III N.O. e 270 III S.O.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto e specificatamente con lettera A è indicata I'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva, coincidente con la zona destinata a parco territoriale urbano dal P.R.G. di Catania.

Art. 4 -Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino alla approva zione del regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78, sugli immobili esistenti, purché muniti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, il comune, nelI'ambito delle proprie competenze, è tenuto all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5 -La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata al comune di Catania con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività , ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.