REGOLAMENTO

(Decreto 30 maggio 1987, pubblicato sul S.O. alla G.U.R.S. n. 37 del 22 agosto 1987)

Capo I

DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA RISERVA

Art. 1 - Nel territorio è consentito:

a) effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo su immobili già esistenti all'interno della riserva nonché mutamenti di destinazione d'uso purché funzionari con le finalità della riserva stessa o scaturenti da esigenze di conduzioni delle aziende agricole compatibili con le finalità della riserva;

b) realizzare interventi di ristrutturazione edilizia;

c) esercitare le attività agricole esistenti ed effettuare mutamenti di colture

nell'ambito delle coltivazioni tipiche e tradizionali della zona, con esclusione di nuovi impianti di serre, nonché attività zootecniche non condotte su scala industríale;

d) esercitare la pesca con mezzi tradizionali, in spazi appositamente segnalati e per periodi di tempo determinati dall'ente gestore;

e) praticare la balneazione, salvo che nel tratto di costa compreso tra la latitudine 4 l'39' nord e latitudine 4 l'42' nord che l'ente gestore provvederà a delimitare. L'ente gestore può, inoltre, istituire altri divieti temporanei di balneazione, in aree appositamente delimitate e segnalate, al fine di evitare cause di disturbo alla nidifícazione degli uccelli;

j) effettuare ogni attività non elencata al successivo articolo 2.

Le opere relative ai punti a) e b), salvo quelle di manutenzione ordinaria, non possono essere intraprese senza nulla-osta dell'Assessorato regionale territorio e ambiente che lo rilascia previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Il rilascio da parte delle competenti autorità amministrative di ogni altra autorizzazione e della concessione edilizia è subordinato alla preventiva acquisizione di tale nullaosta.

I mutamenti di coltura di cui al punto c) potranno essere realizzati previa autorizzazione dell'ente gestore.

Le limitazioni temporanee di cui alla lettera e) devono essere pubblicizzare con appositi cartelli nei punti di accesso alla riserva.

Art. 2 - Nel territorio della riserva è vietato:

a) realizzare nuove costruzioni o effettuare qualsiasi altra trasformazione edilizia del territorio ivi compresa l'apertura di nuove strade, piste nonché allargamenti, Prolungamenti e rettifiche delle esistenti;

b) prelevare sabbia, terra o altri materiali;

c) esercitare la caccia la, l'uccellagione e la pesca. Qualora si verifichino fenomeni di eccessiva presenza di alcune specie animali dannose alle colture, l'ente gestore può predisporre piani di prelievo. I piani sono eseguiti dallo stesso ente gestore previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio ed ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;

d) danneggiare, disturbare o catturare animali vertebrati o invertebrati, raccogliere e distruggere nidi e uova;

e)asportare o danneggiare piante o parti di esse;

f)introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla llora della zona. L'eventuale reintroduzíone di specie scomparse dovrà essere autorizzata dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, previo parere del Consiglioregionale per la protezione del patrimonio naturale; introdurre veicoli di qualsiasi genere;

g) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

i) accendere fuochi all'aperto;

1) praticare il campeggio;

m) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di

cattura;

n) introdurre cani anche se al guinzaglio o altri animali domestici;

o) esercitare il pascolo;

p) allontanarsi dai percorsi appositamente predisposti;

q) recintare proprietà se non con siepi a verde e7o materiali naturali, con esclusioni di cordoli di cemento armato, paletti e filo spinato;

r) svolgere attività pubblicitaria mediante affissione di manifesti o cartel-

loni non autorizzati dall'ente gestore;

s) portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica autorizzazione della autorità di P.S. Al di fuori delle ipotesi di cui sopra, in caso di necessità di attraversamento della riserva, le armi, di qualsiasi tipo, devono essere trasportate scariche e chiuse in apposita custodia;

t) modificare il regime delle acque;

u) esercitare attività estrattive;

v) praticare la navigazione a motore fino ad una distanza di mt. 200 dalla

riva del mare.

E' ammessa deroga:

- ai divieti di cui alle lettere b), d), e) e p) per scopi di ricerca scientifica a favore di soggetti espressamente autorizzati dall'ente gestore, nonché per lo svolgimento delle attività e per la realizzazione degli interventi domandati all'ente

gestore;

- al divieto di cui alle lettere g) e v) solo per motivi di pubblico servizio;

- al divieto di cui alla lettera i) per le necessità inerenti i lavori agricoli e soltanto nell'ambito dei terreni coltivati;

- ai divieti di cui alle lettere g) e p) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche;

- al divieto di cui alla lettera e) per lo svolgimento delle attività agricole e zootecniche, salvo il rispetto delle formazioni vegetali e naturali.

Il taglio di alberi forestali può essere effettuato, previa autorizzazione del-l'ente gestore;

- al divieto di cui alla lettera t) per esigenze di attività agricole e zootecniche, previa autorizzazione dell'ente gestore;

- al divieto di cui alla lettera n) per i cani destinati a guardia di eventuali abitazioni.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'AREA DI PROTEZIONE

(PRE-RISERVA)

Art. 3 - L'area di protezione della riserva (pre-riserva) è destinata a parco territoriale urbano e dovrà prevedere un equilibrato rapporto tra attività agricole e di allevamento destinate all' attività turistiche sportive.

In essa dovrà altresì prevedersi la realizzazione di un centro di visita con parcheggio contiguo di adeguata ampiezza, a distanza tale da consentire un agevole

accesso pedonale alla riserva. Per gli agglomerati abusivi esistenti i piani di recupero urbanistico urbanistico di cui alla legge regionale 10 agosto 1985 n.37, dovranno prevedere l'eliminazione di quelle strutture che appoiono incompatibili per ragioni naturalistiche e paesaggistiche con le finalità istitutive della riserva.

L'approvazione di dettí piani è subordinata al parere favorevole dell'Assessorato regionale territorio e ambiente sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale (art. 24, legge regionale 37/85).

Art. 4 - Per le aree di protezione della riserva (pre-riserva) il comune presenterà all'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente un piano di utilizzazione che, nel rispetto delle indicazioni contenute nel decreto di costituzione della riserva e del presente regolamento, prevederà iniziative di valorizzazione da individuarsi fra quelle previste nell'ultitno comma dell'art. 7 della legge regionale 98/81.

Il piano dovrà garantire una armonica integrazione del territorio dell'area di protezione della riserva (pre-riserva), nel sistema di tutela ambientale della riserva.

Il piano dovrà essere proposto all'Assessorato regionale territorio e ambiente con le procedure di cui all'art 28 legge regionale 98/81 entro 180 giorni dall'avvenuta notifica del decreto di approvazione del regolamento contenente le modalità d'uso e l'elenco dei divieti da osservarsi nella riserva.

Il piano di utilizzazione, che deve avere le caratteristiche di piano particolareggiato, nella previsione della localizzazione delle iniziative e dovrà prevedere e nuovi insedíamenti di qualsiasi tipo una fascia di rispetto di metri 100 dal confine della riserva ad eccezione di prescrizioni più restrittive, dovrà utilizzare prioritariamente gli immobili eventualmente esistenti.

Il piano dovrà contenere altresì prescrizioni in rapporto alla tipologia costruttiva ed all'ambientazione delle costruzioni nonché una disciplina specifica relativa ai limiti ed alle caratteristiche di manufatti necessari alle attività agricole.

Il piano dovrà inoltre garantire la piena salvaguardia degli ambienti umidi presenti nell'area di protezione (pre-riserva).

Il piano è approvato dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

I provvedimenti di concessioni o di autorizzazioni relativi a progetti conformi al piano approvato sono comunicati dal comune competente all'ente gestore ed al Corpo forestale della Regione siciliana ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 21 della legge regionale 52 del 21 agosto 1984.

Art. 5 - Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) è consentito:

a) esercitare le attività agricole, zootecniche esistenti ed effettuare mutamenti di colture nell'ambito delle coltivazioni tradizionali della zona, in considerazione delle esigenze proprie dei cicli colturali. Eventuali trasformazioni di tipo diverso, che possono modificare il paesaggio agrario caratteristico della zona o che comportino movimenti di terra, dovranno essere previamente autorizzati dall'ente gestore;

b) nelle more dell'approvazione del piano di utilizzazione di cui al precedente articolo 5 è consentito:

1) effettuare gli interventi di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 20 della legge regionale n. 71/78.

Quando gli interventi suddetti comportano modificazioni dell'aspetto esterno degli edifici i relativi progetti dovranno essere sottoposti al nullaosta deh'ente gestore;

2) effettuare gli interventi di cui alla lettera d) dell'articolo 20 della legge regionale n. 71/78 nonché nuove costruzioni strettamente necessarie alla realizzazione delle finalità istitutive della riserva, previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Art. 6 - Nell'area di protezione della riserva (pre-riserva) è vietato:

a) esercitare attività estrattive;

b) azioni vegetali naturali;

c) autorizzazione dell'ente gestore;

d) inferiore a mt. 200 dal confine della riserva;

e) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;

f) esercitare la caccia e l'uccellagione.

Qualora si verifichino fenomeni di eccessiva presenza di alcune specie animali dannose alle colture, l'ente gestore può predisporre piani di prelievo. I piani sono eseguiti dallo stesso ente gestore previa autorizzazione dell'Assessorato regionale territorio e ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale;

g) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura; disturbare o catturare animali, compresi quelli apparte-

h) danneggiare, disturbare o catturare animali compresi quelli appartenenti alla fauna minore, raccogliere o distruggere nidi di uova.

Capo III

DISPOSIZIONI COMUNI ALLA RISERVA

ED ALL'AREA DI PROTEZIONE (PRE-RISERVA)

Art. 7 - I progetti di opere pubbliche, fatta eccezione per quelle di interesse nazionale, da effettuarsi nefterritorio della riserva e deu'area di'protezione (preriserva) devono essere preventivamente autorizzati dall'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale accertato che le opere non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel presente regolamento ne valuta la compatibilità con le finàlità istitutive e con le indicazioni del piano di cui all'art. 4.

Art. 8 - La realizzazione da parte di soggetti privati di teleferiche, funivie, elettrodottí, acquedotti e di qualsiasi altra opera non prevista ne'li articoli precedenti è consentita soltanto per lo svolgimento di attività previste Tálsresente regolamento e indicate dal piano di cui all'art. 4 o dal provvedimento , affidamento della riserva, con le procedure di cui al precedente art. 7.

Art. 9 - Nelle aree della riserva ed in quelle di protezione (pre-riserva) limitazioni ed eventuali prescrizioni, conseguenti al rispetto delle leggi a tutela del paesaggio, nell'esercizio delle attività agricole, saranno associate a contributi per i maggiori costi che gli agricoltori sono costretti ad affrontare.