ENTE GESTORE

PROVINCIA DI CATANIA

Il decreto che approva la convenzione

Art. 1 - E' approvata la convenzione tra la Provincia regionale di Catania e l'Assessorato regionale territorio ed ambiente, stipulata in data 3 marzo 1988, per l'affidamento della gestione delle riserve naturali orientate "La Timpa", "Oasi del Símeto" e "Fiume Fiumefreddo nel testo che allegato al presente decreto, forma parte integrante di esso.

Art. 2 - Le somme necessarie alle spese di primo impianto di cui all'art. 2 della convenzione e impegnate con i DD.AA. nn. 497/83 e 523/84 saranno erogate, con successivo provvedimento alla Provincia regionale di Catania, previa presentazione dei relativi progetti esecutivi, che saranno approvati da questo Assessorato.

Il testo della convenzione

Art. 1 - La gestione delle riserve naturali "La Timpa', "Oasi del Simeto" e "Fiume Fiumefreddo', è affidata alla Provincia regionale di Catania.

Nel rispetto delle finalità di cui all'art. 1 della legge regionale n. 98/81 l'Ente gestore curerà nel territorio della riserva la salvaguardia dell'ambiente naturale e promuoverà la ricerca scientifica ed iniziative tendenti a diffondere la conoscenza Sei beni naturali della riserva.

L'Ente gestore, oltre a quanto previsto nella presente convenzione, garantirà, altresi, l'osservanza delle modalità d'uso e divieti di cui ai regolamenti.

Art. 2 - Per le spese di primo impianto, l'Assessorato concede all'Ente gestore un contributo di L. 1.546.058.662 e precisamente L. 160.919.066 per la riserva "La Timpa"; L. 1.327.652.802 per la riserva "Oasi del Simeto'; L. 57.486.794 per la riserva "Fiume Fiumefreddo'.

Successivamente l'Assessorato erogherà un contributo annuale ordinario per le spese di gestione sulla base di una relazione sui risultati conseguiti nell'anno precedente e documentate richieste per quello successivo.

Per l'eventuale ulteriore fabbisogno di spesa, relativo all'impianto ed alla gestione della riserva, provvede direttamente lente gestore.

Art. 3 - I confini della riserva saranno, entro sei mesi, segnalati a cura dell'Ente gestore mediante tabellazione ed, ove prescritto nelle disposizioni successive relative alle singole riserve, anche, mediante apposita recinzione.

L'Ente gestore provvederà ad apporre a ingressi pedonali della riserva, lungo le strade carrozzabili di accesso, laddove è prescritta, appositi cartelli segnaletici recanti la scrittura: Regione Siciliana - Assessorato territorio ed ambiente - Provincia regionale di Catania - Riserva naturale orientata, con la specifica denominazione da desumersi dai relativi decreti di costituzione citati in premessa. Inerenti l'insieme delle modalità d'uso della riserva e divieti che devono essere rispettati dagli utenti, contenuti nel rispettivo regolamento.

L'Ente gestore provvederà, inoltre, ad apporre, lungo il perimetro esterno dell'area di protezione (pre-riserva), cartelli -contenenti l'indicazione di area di protezione della riserva e le correlate modalità di uso e di divieti.

I cartelli segnaletici, di cui ai commi precedenti, saranno conformi al modello predisposto dall'Assessorato.

Essi potranno contenere un simbolo della riserva, proposto dall'Ente gestore.

E progetto di recinzione e tabellazione, di cui al primo comma, nonché il simbolo di cui al sesto comma del presente articolo, saranno sottoposti dall'Ente gestore all'Assessorato che provvederà all'approvazione, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Art. 4 - Nelle more della approvazione del piano, di cui al successivo art. 8, l'Ente gestore avvierà, prioritariamente, gli interventi necessari al mantenimento degli ecosistemi delle aree protette, secondo le indicazioni contenute nelle disposizioni specifiche per ciascuna riserva.

Art. 5 - L'Ente gestore, per gli interventi necessari alla prevenzione e alla lotta contro gli incendi boschivi, si avvarrà, di intesa con l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana delle disposizioni contenute nell'art. 1 1, comma 2', della legge regionale 21 agosto 1984, n. 52.

(Qualora sia necessario, gli interventi di cui al comma precedente potrannoessere estesi anche al territorio dell'area di protezione della-riserva (pre-riserva).

Per la realizzazione dei compiti di cui ai commi precedenti, l'Ente gestore e l'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana, possono immettersi, con personale autorizzato, in terreni di proprietà di enti pubblici e/o di soggetti privati per eseguirvi gli interventi necessari, salvo indennizzi per i proprietari.

Art. 6 - Per l'attività di sorveglianza e di vigilanza l'Ente gestore si avvale,oltre che di personale proprio del Corpo forestale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 21 Sella legge regionale 21 agosto 1984, n. 52.

Art. 7 - Entro il 30 novembre di ogni anno, l'Ente gestore presenterà all'Assessorato una relazione sui risultati conseguiti e sulle-difficoltà riscontrate nell'esercizio della gestione e un programma per l'anno successivo.

L'Ente gestore informerà, altresì, tempestivamente l'Assessorato di eventuali difficoltà di carattere straordinario riscontrate nell'esercizio delle funzioni affidate con la presente convenzione.

Art. 8 - Entro un anno dalla notificazione del decreto di approvazione della presente convenzione, l'Ente gestore sottoporrà all'Assessorato del territorio e dell'ambiente un piano di sistemazione della riserva comprendente:

a) le zone da destinare a protezione integrale per le specifiche finalità;

b) il tracciato dei sentieri' finalizzati alle visite con l'indicazione dei criteri adottati per la scelta dei luoghi e dei materiali da impiegare per evitare danni all'ambiente protetto

c) eventuali interventi di ripristino della copertura vegetale originaria;

d) eventuali progetti di restauro e di demolizione di fabbricati esistenti nell'area di riserva;

e) qualsiasi altro intervento necessario al miglior perseguimento delle finalità della riserva.

Il piano, proposto dall'Ente gestore, è approvato con decreto dell'Assessore del territorio e dell'ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.

Art. 9 - Le opere e gli interventi previsti nel piano di sistemazione, di cui all'articolo precedente, dovranno essere attuati dall'Ente gestore entro i termini fissati nel decreto di approvazione del piano.

Varianti al piano potranno essere proposteall'ente gestore, durante il corso della gestione o introdotte d'ufficio di cui all'art. 7, solo se necessario al raggiungimento delle finalità istitutive della riserva.

Le varianti sono approvate con le medesime procedure relative al piano di sistemazione.

Art. 10 - L'effettuazione degli interventi, di cui al precedente articolo 8, lettera c), sarà affidata dall'Ente gestore all'Azienda foreste demaniali della Regione Siciliana.

Art. 11 - Fino all'approvazione del piano di sistemazione d i cui all'art. 8, l'Ente gestore consentirà-le visite a piedi nell'area protetta, nel rispetto delle norme i cui al regolamento.

Art. 12 - La gestione del centro di visita e dei servizi di assistenza turistico-culturale, può essere affidata dall'Ente gestore ad associazioni naturalistiche o a cooperative che abbiano, tra le finalità statutarie lo svolgimento di tali attività. Per queste ultime sarà data la preferenza a quelle formate da soggetti residenti nel territorio dei Comuni nei quali ricade l'area protetta.

Art. 13 - L'Ente gestore si avvale, per l'espletamento dei compiti affidati, della consulenza di un Comitato tecnico scientifico così composto:

a) dal Presidente della Provincia regionale, o suo delegato, che lo presiede;

b) dall'Assessore provinciale per l'ambiente, ovvero dall'Assessore provinciale competente per la materia;

c) il sovrintendente per i Beni culturali ed ambientali, o suo delegato;

d) dal capo dell'Ispettorato dipartimentale delle foreste, o suo delegato;

e) da sei docenti universitari: un botanico, uno zoologo, un geologo o un vulcanologo, un giurista, un economista, un agronomo, designati dall'Università dell'isola;

1) da tre esperti scelti tra quelli designati dalle sezioni provinciali di Italia Nostra, .W.W.F., CAI, Lega Ambiente, LIPU, Gruppi di ricerca ecologica.

Il Comitato tecnico viene costituito con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente e i suoi componenti durano in carica cinque anni e possono essere confermati una sola volta.

I componenti nominati nel corso del quinquennio in sostituzione di altri durano in carica fino alla scadenza del mandato dei sostituiti.

L'Ente gestore fornisce al Comitato tecnico e ai singoli componenti di esso, su loro richiesta, tutte le informazioni relative all'andamento della gestione e fornisce, altresì, i locali per le riunioni, i mezzi necessari per l'espletamento delle funzioni ed una unità di personale per le funzioni di segreteria e di archivio.

I componenti del Comitato tecnico possono ispezionare, collegialmente o singolarmente, in qualsiasi momento, l'area della riserva e relative attrezzature, previo accordo con i proprietari se trattasi di fondi privati.

Art. 14 - Sono compiti del Comitato tecnico scientifico:

a) controllare, per ciascuna riserva nonché per la relativa area di protezione (pre-riserva) affidata alla provincia regionale, il raggiungimento delle finalità istitutive e l'osservanza delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti;

b) redigere un rapporto annuale sull'andamento della gestione delle riserve e formulare le indicazioni necessarie alla predisposizione da parte dell'Ente gestore, del programma per il successivo esercizio;

c) predisporre e proporre all'Ente gestore il piano di sistemazione di ciascuna riserva affidata alla Provincia regionale, ed esprimere pareri sulle varianti al piano suddetto;

d) promuovere studi e ricerche, anche finalizzati al controllo, della presenza e concentrazione di fitofarmaci nelle acque, nel terreno ed in campioni di animali e vegetali, al fine di proporre utili indicazioni per eventuali misure di contenimento;

e) esprimere pareri sui pro etti di recinzione e tabellazione; sugli interventi prioritari specificatamente indicati per ogni riserva e su quelli di cui agli artt. 4, 5 e 16 della presente convenzione; sui mutamenti di coltura nell'area delle riserve e sulle trasformazioni agrarie nelle aree di protezione (pre-riserva), per i quali il regolamento prevede autorizzazione, sui piani di prelievo degli animali, ed, inoltre, sulle deroghe ai divieti previsti per le attività di ricerca scientifica e sulle richieste di autorizzazione allo svolgimento di attività pubblicitaria;

J) esprimere pareri su ogni altra questione ad esso sottoposta dall'Ente gestore.

Art. 15 - L'Ente gestore esprimerà il proprio avviso, in ordine ai piani di utilízzazione delle aree di protezione (pre-riserva) predisposti dai Comuni interessati sentito il Comitato tecnico scientifico.

Art. 16 - L'Ente gestore, qualora ne ravvisi l'opportunità, può proporre di procedere all'acquisizione, mediante esproprio od occupazione temporanea dei geni e dei terreni ricadenti nelle aree comprese dentro la riserva, all'assessorato regionale del territorio e dell'ambiente chi vi provvederà con proprio decreto, ai sensi dell'art. 21, comma I', della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98.

Art. 17 - Disposizioni Relative alla riserva naturale orientata "La Timpa'.

1) In esecuzione dell'art. 4, l'Ente gestore avvierà prioritariamente gli interventi necessari al fine di consentire la conservazione e il ripristino della-macchia mediterranea.

2) L'ente gestore dovrà provvedere, lungo i sentieri, di cui all'art. 8 lett. b), eventuali luoghi di sosta e discese pedonali a mare.

Art. 18 - Disposizioni relative alla riserva naturale orientata "Oasi del Simeto".1) L'Ente gestore dovrà provvedere, oltre agli adempimenti previsti dall'art. 3, anche alla recinzione dell'area della riserva.

2) In esecuzione dell'art. 4, l'Ente gestore, avvierà prioritariamente gli interventi necessari al fine di favorire ed incrementare le condizioni per la sosta e la nidificazione dell'avifauna e il restauro della vegetazione psammo-alofila e forestale mediterranea.

3) L'Ente gestore, in esecuzione del precedente art. 7, dovrà inoltre prevedere, nel piano di sistemazione della riserva:

a) i luoghi di ubicazione del capanni per l'osservazione dell'avífauna. I materiali e i modelli usati dovranno ben armonizzarsi nel paesaggio e dovranno essere conformi alle più moderne tecniche, già utilizzate per tali strutture in altre riserve naturali, italiane e straniere, ubicate in zone dunali aventi le medesime caratteristiche;

b) eventuali interventi necessari per ripristinare le condizioni idrobiologiche ottimali nelle zone umide della riserva, anche attraverso l'eliminazione o la riduzione delle cause di inquinamento.

Art. 19 - Disposizioni particolari relative alla riserva naturale 'Fiume Fiumefreddo" '

1) L'Ente gestore dovrà provvedere, oltre agli adempimenti previsti dall'art. 3, anche alla recinzione.

2) In esecuzione dell'art. 4, l'Ente gestore, avvierà prioritariamente gli interventi necessari al fine di consentire la conservazione della flora acquatica e il ripristino della vegetazione rípariale.

Art. 20 - La presente convenzione impegna l'Ente gestore, all'atto della sottoscrizione della stessa, da parte del legale rappresentante e l'Assessore alla registrazione del decreto di approvazione della detta convenzione.