D.P.R. del 17 marzo 1987
Istituzione del parco dell'Etna
(Pubblicato sul S.O. alla G.U.R.S. n. 14 del 4 aprile 1987)
Art. 1 -E' istituito, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, il Parco naturale regionale denominato "Parco dell'Etna", sulla base della proposta istitutiva, citata in premessa, che modificata ed integrata secondo il parere espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, di cui in premessa, viene allegata, segnata di lettera A, al presente decreto costituendone parte integrante.
Art. 2 -I confini territoriali del parco dell'Etna sono quelli individuati nell'allegata cartografia in scala 1:25.000 che, segnata di lettera B, viene allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.
Art. 3 -Il territorio del Parco, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è articolato in zone, così come individuate nell'alIegato B, nelle quali si applicano le disposizioni contenute nella parte terza dell'allegato A.
Art. 4 -Le osservazioni di comuni, enti, associazioni e privati, elencate in premessa, presentate in relazione alla proposta di istituzione del Parco dell'Etna, sono decise in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 25 novembre 1986, di cui in premessa.
PARTE TERZA
DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESERCITABILI
IN CIASCUNA ZONA DEL TERRITORIO
DELIMITATO
IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE
Allegato A
c) Indicazione e disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna zona del Parco, in funzione degli obiettivi da perseguire.
1) Gli obiettivi, evidenziati nella parte relativa alla zonizzazione del Parco
(v. lettera b della presente relazione), possono essere perseguiti di seguito
ad una individuazione di discipline e di divieti, da osservarsi, in rapporto
alle finalità precipue di ciascuna zona.
La necessità, tra
l'altro, di una regolamentazione, cui far soggiacere le attività
esercitabili in ciascuna zona, discende, dal disposto dell'art. 30, della legge
regionale 98/81 che fa coincidere la cessazione delle norme di salvaguardia, in
esso contenute, con il momento della costituzione del Parco, e cioè ,
come si evince dalla lettura dell'art. 30 e dell'art. 27, dall'emanazione del
decreto di istituzione del Parco.
Una regolamentazione, quindi, che
sostituisca le disposizioni contenute nel I'art. 30 citato, non potendosi
ipotizzare che ad un regime, tra l'altro molto rigido, di salvaguardia, succeda,
in termini cronologici, un regime di liberalizzazione del territorio del Parco,
e proprio nel momento in cui esso viene individuato e zonizzato con la
proposta.
L'inciso, quindi, "di massima" attribuito alla
regolamentazione nella prescrizione legislativa contenuta nella lettera c)
dell'art. 26, non è da intendersi come nella accezione comune, ma
piuttosto come alternativo a "Puntuale", in considerazione che ad un
tale genere di regolamentazione, per alcune attività, si può
pervenire soltanto di seguito a sperimentazioni, verifiche, studi di organi
tecnici qualificati.
Ed infatti la regolamentazione che si propone, per
alcuni aspetti, rinvia la disciplina definitiva alle determinazioni del Comitato
tecnico scientifico o di altri organi del Parco, pur consentendo, nel momento
transitorio, I'esercizio di attività e l'esecuzione di opere. Ciò
anche per dare una concreta offerta di "risorse", senza differimenti a
tempi indeterminati per via della "ordinatorietà " dei termini
previsti nella legge, agli "abitatori o fruitori" del Parco, da tempo "costretti"
dalla rigidità delle norme dell'art. 30.
Il criterio, esposto nella
premessa, dell'opportunità di una regolamentazione chiara e precisa,
contestuale alla istituzione del Parco, oltre quindi che derivare dall'obbligo
scaturente dall'art. 30 più volte citato, risponde, infatti, anche ad un
criterio di strategia politico-culturale diretta all'acquisizione del consenso.
2. Zona A
2.1. Nella zona A è consentito: a) esercitare la pastorizia.
Essa è consentita per quelle specie e per quel carico che consentano il
mantenimento di alcuni paesaggi ormai tradizionali per l'Etna e dei loro
ecosistemi.
Il Comitato tecnico scientifico dovrà dare prescrizioni
in funzione delle esigenze del momento e delle acquisizioni scientifiche;
b) esercitare le attività forestali.
Esse avranno come obiettivo
esclusivo il restauro, con modalità che garanti scono una evoluzione
equilibrata delle biocenosi, degli aspetti originari dei boschi, laddove sia
avvenuta compromissione per intervento antropico.
In conseguenza non sono
consentiti i tagli di utilizzazione e va limitato all'indispensabile il sistema
di piste forestali di servizio, disattivando quelle che alterano più
pesantemente la naturalità dei luoghi;
c) esercitare le attività
antincendio.
Esse devono consistere, in particolare modo, in azioni di
prevenzione e sorveglianza.
Interventi preventivi strutturali potranno
essere effettuati, nelle zone particolarmente esposte agli incendi (margini di
strada, immediate prossimità di rifugi, etc.) in modo da arrecare il
minimo disturbo al suolo ed alle cenosi animali, e dovranno essere autorizzati
dall'Ente Parco, previo parere del Comitato tecnico scientifico;
d)
praticare l'escursionismo, lo sci-alpinismo e lo sci-escursionismo.
Le
escursioni a piedi sono libere.
Eventuali limiti o prescrizioni possono
essere posti in "zone particolari" o per "eccessive frequenze".
A tal fine, sarà curata la riattivazione dei principali sentieri
tradizionali, mantenendone inalterate tipologie e dimensioni.
Nuovi
sentieri possono essere realizzati solo nei casi in cui il transito disordinato
provochi effetti nocivi alle integrità ambientali.
I sentieri nuovi
devono essere realizzati mediante semplici indicazioni dove il suolo lo consente
e con un tracciato minimo ove l'incoerenza del substrato o la sua asperità
lo richiedano.
I rifugi esistenti (v. punto 6, parte terza) sono utilizzati
come ricoveri di emergenza o come sedi di bivacco.
Le escursioni a cavallo
possono essere effettuate in percorsi definiti e con eventuale limitazione della
frequenza in funzione dell'impatto ambientale.
Lo sci-alpinismo e lo
sci-escursionismo possono essere effettuati nella misura in cui non comportano
alcuna alterazione ambientale e non richiedano realizzazione di nuove strutture;
e) raccogliere funghi.
Tale attività può essere effettuata
salvo limiti di zone e prescrizioni di modalità che saranno indicate, per
ogni anno, dal Comitato tecnico scientifico;
~ esercitare attività
di ricerca scientifica.
Lo svolgimento delle attività di ricerca sarà
autorizzato, di volta in volta, dall'Ente Parco, su parere del Comitato tecnico
scientifico, in rapporto con le finalità di conservazione proprie della
zona A.
Gli Enti pubblici che già svolgono attività di
sorveglianza geochimica, geodetica e geofisica del vulcano potranno continuare
l'esercizio di tale attività senza limiti relativi a tempi, a luoghi e
modalità di rilevamento;
g) accedere alla parte sommitale con mezzi
autorizzati.
In considerazione degli interessi coinvolti, l'attività
attuale potrà proseguire esclusivamente sui tracciati esistenti e, ove
possibile, su tracciati che presentino un minore impatto ambientale e/o un minor
rischio rispetto ai fenomeni eruttivi del vulcano;
h) effettuare
ripopolamenti faunistici ed introdurre specie scomparse. L'Ente Parco elaborerà
un piano per la gestione faunistica, sulla base di det tagliati studi della
fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne
condizionano la composizione.
La eventuale reintroduzione di specie, un
tempo esistenti nel territorio ed adesso scomparse, sarà preceduta da
studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli
equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi saranno necessari per decidere
in merito alla opportunità di effettuare ripopolamenti. Essi dovranno in
ogni caso essere effettuati a partire da Popolazioni autoctone per garantire il
mantenimento del pool genico originario frutto di variazioni ed adattamenti
verificatisi nel tempo.
Nell'intervenire sugli squilibri nelle catene
trofiche si cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri
preda-predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria,
accertandone gli effetti anche sulle specie non nocive.
Nel caso di abnorme
sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite,
tale da compromettere gli equilibri ecologici o da costituire un pericolo per
l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorale, l'Ente
potrà predisporre piani di cattura o abbattimento; i) effettuare
interventi finalizzati alla prevenzione ed alla mitigazione dei rischi
vulcanici.
Gli interventi devono essere programmati in periodi di calma da
parossismi vulcanici e realizzati in modo da minimizzare l'impatto ambientale,
previa autorizzazione dell'Ente Parco.
Gli interventi, in casi di
emergenza, dovranno riflettere una effettiva necessità di difesa della
integrità di centri abitati e potranno essere effettuati dal Ministero
per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con l'Ente Parco.
2.2. Nella zona è vietato: a) realizzare nuove costruzioni od operare qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compresa l'apertura di nuove strade o piste e la realizzazione di elettrodotti; b) modificare il regime delle acque, salvo che per le opere necessarie al ripristino degli alvei dei torrenti ricoperti dalla lava, al fine di salvaguardare i centri abitati da rischi alluvionali e vulcanici; c) prelevare terra, sabbia o altri materiali; d) raccogliere o manomettere rocce o minerali; e) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura; esercitare la caccia o l'uccellagione; g) danneggiare, disturbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti alla fauna minore, raccogliere o distruggere nidi e uova; h) asportare o danneggiare piante o parti di esse; i) abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi; l) introdurre veicoli motorizzati, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o di sorveglianza vulcanica; m) praticare il campeggio; n) accendere fuochi all'aperto; o) impiegare mezzi che alterino i cicli bio-geochimici; p) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora tipi che della zona.
3. Zona B
3.1. Nella zona B è consentito: a) esercitare, proseguire,
riattivare le attività agricole nelle aree già utilizzate a fini
agricoli.
In tali aree è ammesso:
c) esercitare attività antincendio.
Il personale dell'Ente Parco ed
il Corpo forestale della Regione siciliana sono autorizzati ad effettuare, anche
in terreni privati, gli interventi di prevenzione antincendio, di cui alla legge
regionale 52/84, art. 11, comma 2°.
Gli interventi dovranno essere
autorizzati dall'Ente Parco, previo parere del Comitato tecnico scientifico, il
quale darà indicazioni perché gli stessi non com promettano, in
ciascuna delle loro componenti, la naturale integrità dei boschi e non
comportino gravi alterazioni del paesaggio;
d) raccogliere funghi ed altri prodotti vegetali a scopo alimentare.
Tale
attività è consentita, salvo divieti e limiti concernenti quantità,
luoghi, specie e modalità che saranno indicati dal Comitato tecnico
scientifico;
e) esercitare l'escursionismo, lo sci-alpinismo, lo sci-escursionismo.
Per favorire tali attività, per cui valgono le disposizioni
regolamentari previste per identiche attività in zona A, è
ammesso:
f) esercitare attività di ricerca scientifica.
Per tali attività
valgono le disposizioni regolamentari della zona A.
Per favorire la
promozione delle suddette attività è consentita la
ristrutturazione di manufatti esistenti, purché non in contrasto con le
finalità proprie della zona B;
g) esercitare attività
sportive.
Sono escluse quelle attività che possono compromettere la
integrità ambientale e la tranquillità dei luoghi (automobilismo,
motocross, trial, moto-alpinismo, ecc.);
h) effettuare ripopolamenti faunistici e reintrodurre specie scomparse.
Per tali attività valgono le analoghe disposizioni prescritte per la zona
A;
i) esercitare il traffico motorizzato.
Tale attività è
consentita sulla rete stradale esistente, ivi comprese strade, stradelle e piste
interpoderali, con esclusione delle piste forestali, delle mulattiere e dei
sentieri montani
l) esercitare la pastorizia.
Per tali attività
valgono le disposizioni regolamentari della zona A;
m) effettuare
interventi finalizzati alla prevenzione ed alla mitigazione di rischi vulcanici.
Per tale attività valgono le disposizioni regolamentari della zona A.
3.2. Nella zona B è vietato: a) realizzare nuove costruzioni ed operare
qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi
compresa la realizzazione di nuove strade rotabili, piste, piste da sci,
impianti di risalita ed elettrodotti; b) modificare il regime delle acque; c)
prelevare terra, sabbia o altri materiali; d) raccogliere o manomettere rocce o
minerali; e) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi altro
mezzo distruttivo di cattura e portare armi di qualsiasi tipo fuori dalle
abitazioni se non per difesa personale e con la prescritta specifica
autorizzazione dell'autorità di P.S.
Al di fuori delle ipotesi di
cui sopra, in caso di necessario attraversamento de territorio del Parco, le
armi di qualsiasi tipo devono essere portate scariche chiuse in apposite
custodie; esercitare la caccia o l'uccellagione; ~) danneggiare, disturbare o
catturare animali, compresi quelli appartenenti alla fauna minore, raccogliere o
distruggere nidi o uova; h) asportare o danneggiare piante o parti di
esse; i) abbandonare rifiuti e predisporre posti di raccolta, al di fuori delle
are attrezzate o di sosta; I) introdurre veicoli a motore, sulle piste
forestali, sui sentieri montani sulle mulattiere; m) praticare il campeggio; n)
accendere fuochi all'aperto; o) introdurre specie animali o vegetali estranee
alla fauna ed alla flora della zona;
p) esercitare qualsiasi attività industriale, ivi compresa quella estrattiva q) realizzare discariche o qualsiasi altro impianto di smaltimento di rifiuti
3.3 Deroghe.
É' consentita deroga ai divieti previsti nel paragrafo 3.2., e precisamente -- al divieto di cui al punto a) per le opere funzionali alle attività agricole ammesse nelle aree agricole e per le opere funzionali alla ristrutturazione o, ove necessario, all'ammodernamento delle strade rotabili di accesso alle zone C alto montane e di quelle di collegamento ai punti base per l'escursionismo, con la possibilità di creazione di spazi di sosta per pic-nic ai margini delle strade suddette
4.1.4. Alla procedura di cui al paragrafo 4.1.3. sono sottoposte le richieste di
effettuazione degli interventi di cui ai punti ,g) ed h) del paragrafo
4.4.1.
4.1.5. Nelle more dell'adozione del Piano territoriale di
coordinamento, per gli interventi di potenziamento o, se necessario, di
ammodernamento degli impianti e delle strutture esistenti nelle tre zone C
altomontane (Nicolosi Nord Piano Provenzana - Villaggio Mareneve), la
presentazione di piani particolareggiati per l'intera area, da parte del comuni
competenti territorialmente è subordi nata alle indicazioni e
prescrizioni che il consiglio direttivo del Parco, se costituito, o il Consiglio
regionale per la protezione del patrimonio naturale dovranno fissare, tenendo
conto del rischio vulcanico, del dimensionamento in funzione delle esi genze
sportive, e dell'impatto con gli ambenti naturali, nel CUI ambito sono poste le
zone C citate.
4.1.6. Nelle more dell'adozione del Piano territoriale di
coordinamento, per gli interventi da effettuare nei punti base
dell'escursionismo, in considerazione che l'individuazione, nella cartografia in
scala 1:25.000 allegata alla presente proposta è fatta con simbolo
grafico e non in rapporto alla situazione reale dei singoli luoghi e che il
limite del simbolo non costituisce perimetro dell'area oggetto di interven to, i
comuni, competenti per territorio devono preliminarmente procedere alla
delimitazione, su cartografia in scala adeguata e comunque non inferiore a
1:10.000, della zona da attrezzare, tenendo conto della situazione naturalistica
ed orografica del terreno e delle eventuali preesistenze edilizie e devono,
altresì, richiedere nulla osta per la delimitazione proposta con le
procedure di cui al paragrafo 4.1.3.
La prescrizione relativa alla
richiesta di nulla-osta non si applica al punto base n. 15 (Rifugio Citelli), in
considerazione che l'area è già individuata e coincide con quella
di proprietà del C.A.I. (Club Alpino Italiano).
In detta area, in
aggiunta a quanto previsto dal paragrafo 4.3.8., parte seconda, possono essere
realizzati impianti turistico-ricettivi, con assoluto rispetto per i popolamenti
di betulle dell'Etna e con le procedure dl CUI al prece ente paragrafo 4.1.3.
4.1.7. Di seguito all'ottenimento del nulla-osta alla delimitazione proposta,
comuni potranno presentare i relativi progetti esecutivi delle opere nel
rispetto dei seguenti parametri:
1) le strutture da realizzare devono
determinare il minimo disturbo ambientale e dovranno essere ubicate nelle aree,
di cui si abbia comparativamente
minor rischio vulcanico;
2) le
strutture devono essere proporzionate ad un flusso di visitatori compatibile con
la finalità primaria della salvaguardia ambientale;
3) le strutture
non devono superare l'altezza di una elevazione fuori terra
4) le strutture
devono essere aderenti alle tipologie del patrimonio edilizio etneo.
4.1.8.
I progetti, di cui al paragrafo precedente, sono assoggettati alle procedure
contenute nel paragrafo 4.1.3.
4.2 Nella zona C è vietato:
a) realizzare nuove costruzioni ed
operare trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio, ad eccezione di
quelle consentite nel paragrafo 4.1.1.;
b) introdurre armi da caccia,
esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura e portare armi di qualsiasi
tipo fuori dalle abitazioni se non per difesa per sonale e con la prescritta
specifica autorizzazione dell'autorità di P.S.
Al dl fuori delle
ipotesi dl cui sopra, in caso di necessario attraversamento del territorio del
Parco, le armi, di qualsiasi tipo, devono essere portate scariche e chiuse in
apposite custodie. E' fatta salva la disposizione relativa alla deroga al
divieto di cui al punto c);
c) esercitare la caccia o l'uccellagione;
d) danneggiare, disturbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti
alla fauna minore, raccogliere o distruggere nidi o uova;
e) Introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna
e alla flora tipiche della zona;
f) abbandonare i rifiuti al di
fuori egli appositi contenitori;
g) accendere fuochi all'aperto;
h)
esercitare attività industriale, compreso quelle estrattive.
4.3. Deroghe.
E' ammessa deroga:
5.1. Nella zona D è consentito:
a) realizzare nuove costruzioni ed operare trasformazioni urbanistiche
ed edilizie del territorio:
b) predisporre piani di recupero ai sensi e nel
rispetto delle norme della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37;
c)
esercitare attività agricole, zootecniche e silvo-colturali;
d)
esercitare attività commerciali;
e) esercitare attività artigianali e industriali;
f)
circolare con qualsiasi mezzo di trasporto;
g) effettuare attività
sportive, ricreative, educative;
h) esercitare la caccia, relativamente al
solo coniglio selvatico, secondo il calendario venatorio regionale;
i)
esercitare ogni altra attività non elencata tra quelle vietate.
5.2. Le attività di cui al paragrafo precedente sono consentite purché
compatibili con le finalità del Parco.
Eventuali divieti o limiti
all'esercizio delle attività consentite potranno essere disposti dal
regolamento del Parco, in rapporto alla tutela dell'ambiente, della quiete, del
silenzio e dell'aspetto dei luoghi.
5.3. Nella zona D è vietato: a) abbandonare rifiuti al di fuori degli appositi contenitori;
6) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e flora tipiche
della zona;
c) esercitare l'uccellagione e danneggiare, raccogliere o
distruggere nidi o uova;
1) accendere fuochi all'aperto, ad eccezione di
quelli consentiti per le attività agricole, zootecniche e
silvo-colturali.
5.4. Per gli interventi da effettuare nelle zone D, i
comuni competenti pos sono presentare, ai fini della elaborazione del Piano
territoriale di coordinamento, agli organi del Parco proposte di destinazione
d'uso del loro territorio anche in variante di quelle previste dagli strumenti
urbanistici vigenti.
5.5. Nelle more dell'adozione del Piano territoriale
di coordinamento, i comuni ove necessario, per gli interventi da realizzare
nella zona D possono adot tare piani attuativi, anche in variante agli strumenti
urbanistici, dell'intera zona.
Detti piani sono approvati dall'Assessore
regionale per il territorio e l'am biente, nel rispetto delle procedure previste
dalle leggi regionali 27 dicembre 1978, n. 71 e 6 maggio 1981, n. 98, previo
parere del Consiglio regionale dell'urbanistica e del Consiglio regionale per la
protezione del patrimonio naturale.
5.6. Sino alla esecutività degli
strumenti previsti nei paragrafi 5.4. e 5.5. i comuni possono rilasciare
concessioni e autorizzazioni relative ad opere ed attività, previste dal
paragrafo 5.1., in conformità alle destinazioni d'uso previste dagli
strumenti urbanistici vigenti, previo nulla-osta da concedersi dagli organi del
Par co, se costituiti, o dall'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente, sentito il Consiglio regionale per la protezione del patrimonio
naturale.
Il nulla-osta si intende rilasciato positivamente, trascorsi
sessanta giorni dalla acquisizione della relativa richiesta.
6. Rifugi-caserme -osservatori
6.1. Nei rifugi esistenti, collocati lungo i principali itinerari escursionistici o al loro punto terminale, anche se ricadenti in zona A e zona B, e più precisamente: Menza, Citelli, Monte Corvo (o Monte Baracca), Monte Nero, Conti, Torre del Filosofo è consentito effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di restauro conservativo al fine di renderli funzionali per bivacchi, ricoveri o pernottamenti di fortuna per escursionisti.
6.2. Negli edifici forestali, o comunali (caserme o casermette), ricadenti nella zona B, è consentito effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordina ria di restauro oltre che di ristrutturazione, se necessario, per destinarli a bivacchi o ricoveri.
6.3. Negli osservatori esistenti (Osservatorio astrofisico di Serra La Nave ed Osservatorio vulcanologico di Pizzi Dineri) è consentito effettuare interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro conservativo o modifiche che si rendano indispensabili per le finalità della ricerca scientifica (installazione di nuove apparecchiature, unità di sorveglianza remote con collegamenti fissi o mobili, etc.).
6.4. Per il rifugio di Monte Scavo e la casermetta di Monte Spagnolo possono essere consentiti ampliamenti degli edifici esistenti in quanto costituenti strutture ottimali di sosta e pernottamento per le attività sci-escursionistiche.
7. Ambientazione delle nuove costruzioni
7.1. Le nuove costruzioni, da realizzare in zone B o in aree contigue ad esse,
devono rispettare le proporzioni, la forma, la disposizione dei volumi, i
rapporti vuoto-pieno dei prospetti, gli accostamenti cromatici tradizionali, in
particolare per le coperture, con uso prevalente dei materiali e intonaci etnei
e circumetnei (ad esempio laterizi di "stazzume") di radicata
tradizione.
L'altezza, comunque, non potrà superare quella delle
antiche preesistenze, in genere di una elevazione fuori terra.
7.2. Le tecniche costruttive tradizionali devono essere integrate, ove necessario, con opportuni accorgimenti antisismici e di coibentazione, appositamente elaborati ai fini del mantenimento dei caratteri essenziali dell"'architettura etnea".
7.3. Le nuove costruzioni, da realizzare nel contesto di recenti eterogenee preesistenze, anche se utilizzano tecnologie e concezioni architettoniche avanzate, devono evidenziare il legame con la cultura architettonica tradizionale delle zone più vicine, ad antica antropizzazione.
7.4. Le nuove costruzioni, se isolate, devono presentare volumi in armonico rapporto con la morfologia naturale del sito.
7.5. Nella sistemazione esterna dei manufatti deve essere curato per tutte le componenti costruttive un adeguato inserimento ambientale.
8. Autorizzazioni
8.1. Qualsiasi realizzazione di opere ammesse nelle varie zone del Parco, è subordinata ad una specifica autorizzazione da rilasciarsi dall'Ente Parco, se costi tuito, o dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente previo parere del Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale.
8.2. L'autorizzazione, prevista nel paragrafo precedente, deve essere richiesta altresì anche per quelle opere non soggette a concessione, autorizzazione e comu nicazione, elencate all'art. 6 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.
9. Norma transitoria
9.1. Sino a quando la zonizzazione del Parco non sarà riportata su cartografia più adeguata, le zone attualmente utilizzate a fini agricoli che risultino ricadenti sul segno grafico delimitante il confine tra la zona A e la zona B o in stretta contiguità ad esso, in considerazione che la scala 1:25.000, sulla quale è visualizzata la zonizzazione, non consente la precisa individuazione di singole aree coltivate di piccole dimensioni, devono intendersi escluse dalla zona A ed incluse nella zona B.