D.P.R. del 17 marzo 1987
Istituzione del parco dell'Etna

(Pubblicato sul S.O. alla G.U.R.S. n. 14 del 4 aprile 1987)

Art. 1 -E' istituito, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, il Parco naturale regionale denominato "Parco dell'Etna", sulla base della proposta istitutiva, citata in premessa, che modificata ed integrata secondo il parere espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale, di cui in premessa, viene allegata, segnata di lettera A, al presente decreto costituendone parte integrante.

Art. 2 -I confini territoriali del parco dell'Etna sono quelli individuati nell'allegata cartografia in scala 1:25.000 che, segnata di lettera B, viene allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 3 -Il territorio del Parco, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, è articolato in zone, così come individuate nell'alIegato B, nelle quali si applicano le disposizioni contenute nella parte terza dell'allegato A.

Art. 4 -Le osservazioni di comuni, enti, associazioni e privati, elencate in premessa, presentate in relazione alla proposta di istituzione del Parco dell'Etna, sono decise in conformità al parere espresso dal Consiglio regionale per la protezione del patrimonio naturale nella seduta del 25 novembre 1986, di cui in premessa.

PARTE TERZA

DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' ESERCITABILI
IN CIASCUNA ZONA DEL TERRITORIO DELIMITATO
IN FUNZIONE DEGLI OBIETTIVI DA PERSEGUIRE

Allegato A

c) Indicazione e disciplina di massima delle attività esercitabili in ciascuna zona del Parco, in funzione degli obiettivi da perseguire.

1) Gli obiettivi, evidenziati nella parte relativa alla zonizzazione del Parco (v. lettera b della presente relazione), possono essere perseguiti di seguito ad una individuazione di discipline e di divieti, da osservarsi, in rapporto alle finalità precipue di ciascuna zona.
La necessità, tra l'altro, di una regolamentazione, cui far soggiacere le attività esercitabili in ciascuna zona, discende, dal disposto dell'art. 30, della legge regionale 98/81 che fa coincidere la cessazione delle norme di salvaguardia, in esso contenute, con il momento della costituzione del Parco, e cioè , come si evince dalla lettura dell'art. 30 e dell'art. 27, dall'emanazione del decreto di istituzione del Parco.
Una regolamentazione, quindi, che sostituisca le disposizioni contenute nel I'art. 30 citato, non potendosi ipotizzare che ad un regime, tra l'altro molto rigido, di salvaguardia, succeda, in termini cronologici, un regime di liberalizzazione del territorio del Parco, e proprio nel momento in cui esso viene individuato e zonizzato con la proposta.
L'inciso, quindi, "di massima" attribuito alla regolamentazione nella prescrizione legislativa contenuta nella lettera c) dell'art. 26, non è da intendersi come nella accezione comune, ma piuttosto come alternativo a "Puntuale", in considerazione che ad un tale genere di regolamentazione, per alcune attività, si può pervenire soltanto di seguito a sperimentazioni, verifiche, studi di organi tecnici qualificati.
Ed infatti la regolamentazione che si propone, per alcuni aspetti, rinvia la disciplina definitiva alle determinazioni del Comitato tecnico scientifico o di altri organi del Parco, pur consentendo, nel momento transitorio, I'esercizio di attività e l'esecuzione di opere. Ciò anche per dare una concreta offerta di "risorse", senza differimenti a tempi indeterminati per via della "ordinatorietà " dei termini previsti nella legge, agli "abitatori o fruitori" del Parco, da tempo "costretti" dalla rigidità delle norme dell'art. 30.
Il criterio, esposto nella premessa, dell'opportunità di una regolamentazione chiara e precisa, contestuale alla istituzione del Parco, oltre quindi che derivare dall'obbligo scaturente dall'art. 30 più volte citato, risponde, infatti, anche ad un criterio di strategia politico-culturale diretta all'acquisizione del consenso.

2. Zona A
2.1. Nella zona A è consentito: a) esercitare la pastorizia.
Essa è consentita per quelle specie e per quel carico che consentano il mantenimento di alcuni paesaggi ormai tradizionali per l'Etna e dei loro ecosistemi.
Il Comitato tecnico scientifico dovrà dare prescrizioni in funzione delle esigenze del momento e delle acquisizioni scientifiche;
b) esercitare le attività forestali.
Esse avranno come obiettivo esclusivo il restauro, con modalità che garanti scono una evoluzione equilibrata delle biocenosi, degli aspetti originari dei boschi, laddove sia avvenuta compromissione per intervento antropico.
In conseguenza non sono consentiti i tagli di utilizzazione e va limitato all'indispensabile il sistema di piste forestali di servizio, disattivando quelle che alterano più pesantemente la naturalità dei luoghi;
c) esercitare le attività antincendio.
Esse devono consistere, in particolare modo, in azioni di prevenzione e sorveglianza.
Interventi preventivi strutturali potranno essere effettuati, nelle zone particolarmente esposte agli incendi (margini di strada, immediate prossimità di rifugi, etc.) in modo da arrecare il minimo disturbo al suolo ed alle cenosi animali, e dovranno essere autorizzati dall'Ente Parco, previo parere del Comitato tecnico scientifico;
d) praticare l'escursionismo, lo sci-alpinismo e lo sci-escursionismo.
Le escursioni a piedi sono libere.
Eventuali limiti o prescrizioni possono essere posti in "zone particolari" o per "eccessive frequenze".
A tal fine, sarà curata la riattivazione dei principali sentieri tradizionali, mantenendone inalterate tipologie e dimensioni.
Nuovi sentieri possono essere realizzati solo nei casi in cui il transito disordinato provochi effetti nocivi alle integrità ambientali.
I sentieri nuovi devono essere realizzati mediante semplici indicazioni dove il suolo lo consente e con un tracciato minimo ove l'incoerenza del substrato o la sua asperità lo richiedano.
I rifugi esistenti (v. punto 6, parte terza) sono utilizzati come ricoveri di emergenza o come sedi di bivacco.
Le escursioni a cavallo possono essere effettuate in percorsi definiti e con eventuale limitazione della frequenza in funzione dell'impatto ambientale.
Lo sci-alpinismo e lo sci-escursionismo possono essere effettuati nella misura in cui non comportano alcuna alterazione ambientale e non richiedano realizzazione di nuove strutture;
e) raccogliere funghi.
Tale attività può essere effettuata salvo limiti di zone e prescrizioni di modalità che saranno indicate, per ogni anno, dal Comitato tecnico scientifico;
~ esercitare attività di ricerca scientifica.
Lo svolgimento delle attività di ricerca sarà autorizzato, di volta in volta, dall'Ente Parco, su parere del Comitato tecnico scientifico, in rapporto con le finalità di conservazione proprie della zona A.
Gli Enti pubblici che già svolgono attività di sorveglianza geochimica, geodetica e geofisica del vulcano potranno continuare l'esercizio di tale attività senza limiti relativi a tempi, a luoghi e modalità di rilevamento;
g) accedere alla parte sommitale con mezzi autorizzati.
In considerazione degli interessi coinvolti, l'attività attuale potrà proseguire esclusivamente sui tracciati esistenti e, ove possibile, su tracciati che presentino un minore impatto ambientale e/o un minor rischio rispetto ai fenomeni eruttivi del vulcano;
h) effettuare ripopolamenti faunistici ed introdurre specie scomparse. L'Ente Parco elaborerà un piano per la gestione faunistica, sulla base di det tagliati studi della fauna dei diversi ecosistemi e sulle principali catene trofiche che ne condizionano la composizione.
La eventuale reintroduzione di specie, un tempo esistenti nel territorio ed adesso scomparse, sarà preceduta da studi per valutarne attentamente gli effetti positivi e/o negativi sugli equilibri degli ecosistemi.
Studi analoghi saranno necessari per decidere in merito alla opportunità di effettuare ripopolamenti. Essi dovranno in ogni caso essere effettuati a partire da Popolazioni autoctone per garantire il mantenimento del pool genico originario frutto di variazioni ed adattamenti verificatisi nel tempo.
Nell'intervenire sugli squilibri nelle catene trofiche si cercherà prioritariamente di ristabilire gli equilibri preda-predatori.
La lotta biologica sarà effettuata, se necessaria, accertandone gli effetti anche sulle specie non nocive.
Nel caso di abnorme sviluppo di singole specie selvatiche o di specie domestiche inselvatichite, tale da compromettere gli equilibri ecologici o da costituire un pericolo per l'uomo o un danno rilevante per le attività agro-silvo-pastorale, l'Ente potrà predisporre piani di cattura o abbattimento; i) effettuare interventi finalizzati alla prevenzione ed alla mitigazione dei rischi vulcanici.
Gli interventi devono essere programmati in periodi di calma da parossismi vulcanici e realizzati in modo da minimizzare l'impatto ambientale, previa autorizzazione dell'Ente Parco.
Gli interventi, in casi di emergenza, dovranno riflettere una effettiva necessità di difesa della integrità di centri abitati e potranno essere effettuati dal Ministero per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con l'Ente Parco.

2.2. Nella zona è vietato: a) realizzare nuove costruzioni od operare qualsiasi altra trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, ivi compresa l'apertura di nuove strade o piste e la realizzazione di elettrodotti; b) modificare il regime delle acque, salvo che per le opere necessarie al ripristino degli alvei dei torrenti ricoperti dalla lava, al fine di salvaguardare i centri abitati da rischi alluvionali e vulcanici; c) prelevare terra, sabbia o altri materiali; d) raccogliere o manomettere rocce o minerali; e) introdurre armi da caccia, esplosivi e qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura; esercitare la caccia o l'uccellagione; g) danneggiare, disturbare o catturare animali, compresi quelli appartenenti alla fauna minore, raccogliere o distruggere nidi e uova; h) asportare o danneggiare piante o parti di esse; i) abbandonare rifiuti o predisporre posti di raccolta degli stessi; l) introdurre veicoli motorizzati, ad eccezione di quelli utilizzati per motivi di servizio o di sorveglianza vulcanica; m) praticare il campeggio; n) accendere fuochi all'aperto; o) impiegare mezzi che alterino i cicli bio-geochimici; p) introdurre specie animali o vegetali estranee alla fauna e alla flora tipi che della zona.

3. Zona B

3.1. Nella zona B è consentito: a) esercitare, proseguire, riattivare le attività agricole nelle aree già utilizzate a fini agricoli.
In tali aree è ammesso:


Indietro - Back
Home page
Sito WEB ideato e sviluppato da Angelo Messina e Fabio Viglianisi