Statuto regolamento dell'Ente Parco dell'Etna
Titolo I
FINALITA' E DISCIPLINA
PER L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO
Art. I - Finalità - L'Ente "Parco dell'Etna" è
ente di diritto pubblico, che ha amministrazione e rappresentanza propria.
Esso ha il compito di provvedere alla gestione del Parco naturale regionale
dell'Etna, istituito con D.P.R.S. n. 37/87 dell 7 marzo 1987, al fine di
perseguire:
Titolo II
ORGANI E RELATIVE ATTRIBUZIONI
Art. 3 - Organi Sono organi dell'Ente:
Art. 6 Compiti ed attribuzioni del consiglio del Parco - Il consiglio
del Parco, composto in conformità a quanto stabilito dalla l.r. 6 maggio
1981, n. 98 e successive modifiche ed integrazioni, è il massimo organo
deliberante dell'Ente preposto alle attività generali di programmazione e
indirizzo dello stesso.
Esso esercita le seguenti attribuzioni:
Art. 9 - Comitato tecnico scientifico - Il comitato tecnico scientifico,
regolato e composto in conformità al disposto dell'art. 16 della l.r. 6
maggio 1981, n. 98, esprime pareri su ogni questione riguardante i valori
ambientali e lo sviluppo delle risorse del Parco, su richiesta del consiglio,
del comitato esecutivo, del Presidente nonché del direttore.
Le
materie per le quali è obbligatorio il parere e la natura del parere sono
determinate dalle disposizioni contenute nella l.r. 6 maggio 1981, n. 98 e
successive modificazioni.
Capo III
Art. 10 - Convocazione del consiglio del Parco - Il consiglio del Parco è
convocato almeno una volta ogni bimestre, per determinazione del presidente o
di chi ne fa le veci o su richiesta motivata di un quinto dei componenti del
consiglio o del collegio dei revisori.
L'abisso di convocazione, con la
indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della adunanza in prima e seconda
convocazione e degli affari da trattare, deve essere spedito almeno otto giorni
prima di quello fissato per la riunione ed, in caso di urgenza, almeno 48 ore
prima della adunanza.
L'avviso di convocazione è recapitato, a
mezzo raccomandata postale, al domicilio eletto da ciascun consigliere e, in
difetto, presso la sede del Comune di residenza.
Le funzioni di segretario
del consiglio sono svolte da un dirigente designato dal Presidente.
Il
segretario redige i verbali delle adunanze che, approvati nella stessa o
successiva adunanza, vengono sottoscritti dal presidente e dal segretario
medesimo.
Art. 1 - Validità delle adunanze - Per la validità delle
adunanze del consiglio, in prima convocazione, è necessaria la presenza
della metà più uno dei consiglieri in carica.
Per la validità
delle deliberazioni è necessario il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Se l'adunanza del consiglio non ha luogo per mancanza del numero prescritto, si
dà luogo alla seconda convocazione che non può aver luogo nello
stesso giorno fissato per la prima.
In seconda convocazione il consiglio
delibera sugli affari che avrebbero dovuto essere trattati nella prima,
qualunque sia il numero dei consiglieri presenti ed a maggioranza dei presenti.
In caso di parità di voti prevale quello del presidente.
Art. 12 - Decadenza della nomina e dimissioni dei componenti del consiglio
del Parco - I componenti, non di diritto, del consiglio devono essere
dichiarati decaduti dalla carica qualora, per più di tre volte
consecutive e senza giustificato motivo, si astengano dal partecipare alle
adunanze del consiglio stesso.
La decadenza è dichiarata con decreto
dell'Assessore regionale per il territorio e ambiente, su proposta motivata del
consiglio previa contestazione all'interessato.
Le dimissioni dei
componenti del consiglio sono accettate con decreto delI'Assessore regionale per
il territorio e ambiente, previa presa d'atto da parte del consiglio.
I
consiglieri nominati in sostituzione di altri, che abbiano cessato dall'uffficio
prima della scadenza, durano in carica fino al termine di scadenza dei
consiglieri sostituiti
Art. 13 - Convocazione e validità delle adunanze del comitato
esecutivo - Il comitato esecutivo è convocato per determinazione del
Presidente, previo avviso da spedire almeno 48 ore prima dell'adunanza, eccetto
che nei casi di urgenza.
Per la validità delle riunione e necessaria
la presenza della metà più uno dei componenti del comitato e per
la validità delle deliberazioni il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
In caso di parità prevale il voto del presidente.
I
verbali delle sedute sono stesi dal dirigente, cui sono attribuite le funzioni
di segretario del consiglio.
Art. 14 - Convocazione del collegio dei revisori - Il collegio dei
revisori dei conti è convocato dal presidente del collegio, nominato con
decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, con un
preavviso da spedire almeno 48 ore prima, salvo I casi dl urgenza.
I
revisori possono esercitare le attribuzioni del collegio, anche singolarmente.
Il collegio per l'espletamento dei suoi compiti, si avvale della collaborazione
degli uffici dell'Ente.
Art. 15 - Il comitato tecnico scientifico è convocato dal Presidente del
comitato, nominato con decreto assessoriale, con un preavviso da spedire almeno
3 giorni prima della seduta, salvo I casi dl urgenza.
I pareri espressi,
trascritti in apposito registro numerato, sono comunicati dal presidente del
comitato tecnico scientifico al Presidente del Parco, che li trasmetterà
agli organi che ne abbiano fatto richiesta.
Il Comitato per l'espletamento
dei suoi compiti, si avvale di un dirigente designato dal presidente, con
mansioni di segretario.
Art. 16 - Gettoni di presenza - I gettoni di presenza spettanti ai componenti del consiglio, del comitato esecutivo, nonché ai componenti del comitato tecnico scientifico ed ai revisori dei conti sono stabiliti con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e ambiente, previa delibera della Giunta di Governo.
Art. 17 - Missioni - Ai componenti degli organi dell'Ente, che si recano in missione, in Italia o all'estero, spetta il rimborso delle spese effettuate per viaggio, vitto e alloggio, previa presentazione della relativa documentazione, nonché una indennità pari a quella del più alto livello burocratico dell'Ente.
Titolo III
DIREZIONE DEL PARCO
Art. 18 - Direttore del Parco - Il direttore del Parco, nominato dal consiglio del Parco previo concorso pubblico per titoli e con le modalità previste dal regolamento organico del personale, è responsabile della conservazione del Parco e della esecuzione delle deliberazioni del consiglio, del comitato esecutivo e del presidente.
Il direttore del Parco, inoltre, esercita le seguenti funzioni:
Titolo IV
GESTIONE FINANZIARIA
Capo I
Art. 19 - Esercizio finanziario - L'esercizio finanziario dell'Ente ha
la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
La gestione finanziaria
dell'Ente ha per oggetto:
Art. 20 - Fondo di riserva - Nel bilancio di previsione è
istituito un fondo di riserva da destinare a spese impreviste o maggiori spese
che non sia stato possibile individuare m sede di predisposizione del bilancio
medesimo.
Il fondo di riserva non potrà superare il tre per cento
del totale delle spese correnti previste.
Art. 21 Variazioni e storni di bilancio - Le variazioni al bilancio di
previsione, comprese quelle per l'utilizzo del fondo di riserva, nonché
gli storni da un capitolo all'altro nell'ambi to delle medesime categorie, sono
deliberate dal consiglio del Parco ed assoggettate a controllo di legittimità.
Le variazioni per nuove e maggiori spese che non abbiano carattere
obbligatorio possono proporsi soltanto se è assicurata la necessaria
copertura finanziaria.
Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non
possono essere adottati provvedimenti di variazione, salvo casi eccezionali da
motivare.
Art. 22 - Deliberazione del conto consuntivo - Il conto consuntivo del
bilancio da redigere in conformità alle disposizioni di cui agli art. 32,
33, 34, 35, 36 è sottoposto, almeno trenta giorni prima della data di
convocazione del consiglio all'esame del collegio dei revisori, che redige
apposita relazione.
Il conto consuntivo è deliberato entro il mese
di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario ed è
trasmesso entro venti giorni dalla data della delibera all'Assessorato regionale
del territorio e ambiente, unitamente alla relazione amministrativa dell'organo
interno di controllo.
Art. 23 - Entrate - Le entrate dell'Ente sono quelle previste dall'art.
5 del decreto dell'Assessore regionale per il territorio e ambiente del 5 maggio
1987, istitutivo dell' Ente.
Tutte le entrate dell'Ente sono riscosse
dall'istituto di credito, cui è affidato in base ad apposita convenzione
deliberata dal consiglio del Parco, il servizio di tesoreria, mediante reversali
di incasso.
Eventuali somme pervenute direttamente all'Ente sono annotate
nel registro di cassa di cui al successivo art. 40 e versate al tesoriere entro
il terzo giorno dal loro arrivo, previa emissione di reversali di incasso.
Le entrate accertate e non riscosse costituiscono residui attivi.
Art. 24 -
Spese - La gestione delle spese segue le fasi dell'impegno, della
liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.
Le spese sono impegnate
dagli organi di amministrazione secondo le competenze stabilite dalla legge e
dal presente statuto regolamento.
Gli impegni non possono superare in
nessun caso i limiti consentiti dagli stanziamenti di bilancio.
Fanno
eccezione quelli relativi:
Art. 25 - Ordinazione e liquidazione della spesa - Il pagamento della
spesa, entro i limiti delle previsioni di cassa, è ordinato mediante
l'emissione di mandati di pagamento, numerati in ordine progressivo, firmati dal
Presidente, dal direttore e dal dirigente addetto al servizio.
Ogni mandato
di pagamento è corredato, a seconda dei casi, da documenti comprovanti la
regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, da buoni di carico, quando
si tratta di beni inventariabili, dalla copia degli atti di impegno o
dalI'annotazione degli estremi dell'atto di impegno e da ogni altro documento
che giustifichi la spesa.
La liquidazione degli stipendi, dei salari, delle
indennità e di ogni altra competenza fissa spettante al personale
dipendente è effettuata mediante note di spesa.
L'Ente può
disporre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione sui
titoli, che i mandati di pagamento siano estinti mediante: a) accreditamento
in conto corrente postale o bancario a favore del creditore b) commutazione
in vaglia cambiario o in assegno circolare non trasferibile, all'ordine del
creditore.
Titolo V
GESTIONE PATRIMONIALE
Art. 26 - Beni I beni dell'Ente si distinguono in immobili e mobili secondo le norme del codice civile. Essi sono descritti in separati inventari in conformità delle norme contenute nei successivi articoli.
Art. 27 - Inventario dei beni immobili Gli inventari dei beni immobili devono evidenziare: a) la denominazione, I'ubicazione, I'uso cui sono destinati e l'ufficio od organo cui sono affidati; b) il titolo di provenienza, le risultanze dei registri immobiliari, i dati catastali e la rendita imponibile; c) le servitù, i pesi e gli oneri da cui sono gravati; d) il valore iniziale e le eventuali successive variazioni; e) gli eventuali redditi.
Art. 28 - Consegnatari dei beni immobili I beni immobili sono dati in
consegna ad agenti, i quali sono personalmente responsabili dei beni loro
affidati nonché di qualsiasi danno che possa derivare all'Ente dalla
loro azione od omissione e ne rispondono secondo le norme di contabilità
generale dello Stato.
La consegna si effettua in base a verbali redatti in
contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente
cessante e quello subentrante, con l'assistenza di un funzionario all'uopo
incaricato.
Art. 29 - Classificazione dei beni mobili I beni mobili si classificano
nelle seguenti categorie:
1) mobili, arredi, macchine di ufficio; 2)
materiale bibliografico;
3) strumenti tecnici, attrezzature in genere,
automezzi ed altri mezzi di trasporto;
4) altri beni mobili.
Art. 30 - Inventario dei beni mobili L'inventario dei beni mobili deve
contenere le seguenti indicazioni:
a) la denominazione e la descrizione secondo la natura e la specie; b)
il luogo in cui si trovano;
c) la quantità o il numero;
d) la classificazione "nuovo", "usato", "fuori
uso"; e) il valore.
I mobili e le macchine sono valutabili per
il prezzo di acquisto, ovvero di stima o di mercato se trattasi di oggetti
pervenuti per altra causa. Le aliquote di deperimento stabilite dal consiglio
del Parco trovano annualmente evidenziazione nell' apposito fondo del passivo
della situazione patrimoniale.
L'inventario del materiale bibliografico è
costituito da appositi registri cronologici o da schedari tenuti da impiegati
all'uopo incaricati.
Art. 31 - Consegnatari dei beni mobili - I beni mobili, esclusi gli
oggetti di cancelleria e i materiali di consumo, sono dati in consegna, con
apposito verbale, ad agenti responsabili.
In caso di sostituzione degli
agenti responsabili, la consegna ha luogo previa materiale ricognizione dei
beni. Il relativo verbale è sottoscritto dall'agente cessante e da quello
subentrante, nonché dal funzionario che assiste alla consegna.
Gli
inventari sono redatti in duplice esemplare di cui uno è conservato
presso l'Ente e l'altro dagli agenti responsabili dei beni ricevuti in consegna,
sino a che non ne abbia ottenuto formale discarico.
Art. 32 - Carico e scarico dei beni mobili - I beni mobili sono
inventariati sulla base di buoni di carico emessi dal competente ufficio e
firmati dall'agente responsabile.
La cancellazione dagli inventari dei beni
mobili per fuori uso, perdita, cessione od altri motivi è disposta con
provvedimento del "comitato esecutivo" e sulla base di motivata
proposta del direttore.
Il provvedimento di cui al precedente comma indica
l'eventuale obbligo di reintegro o di risarcimento di danni a carico dei
responsabili ed è portato a conoscenza degli agenti al fine della
redazione del verbale di scarico.
L'ufficio competente, sulla scorta degli
atti o documenti di carico e scarico, provvede al conseguente aggiornamento
delle scritture patrimoniali.
Art. 33 - Chiusura annuale degli inventari Gli inventari sono chiusi al termine di ogni anno finanziario.
Le variazioni inventariali dell'anno sono comunicate dagli agenti responsabili entro due mesi dalla chiusura dell'anno finanziario, all'ufficio competente per 1, conseguenti annotazioni nelle proprie scritture.
Art. 34 - Ricognizione di beni mobili Almeno ogni cinque anni si provvede alla ricognizione dei beni mobili ed almeno ogni dieci anni al rinnovo degli inventari.
Art. 35 -Materiali di consumo - Il consegnatario provvede alla tenuta di
idonea contabilità e quantità e specie per gli oggetti di
cancelleria, stampati, schede, supporti meccanografici ed altri materiali di
consumo.
Il carico di detto materiale avviene sulla base delle ordinazioni
emesse dal competente ufficio e delle bollette di consegna dei fornitori.
I
prelevamenti per il fabbisogno dei singoli servizi sono effettuati mediante
richiesta dei rispettivi dirigenti.
Art. 36 - Automezzi I consegnatari degli automezzi ne controllano l'uso
accertando che:
a) la loro utilizzazione sia regolarmente autorizzata dal
dirigente responsabile che dispone il servizio;
b) il rifornimento dei carburanti e dei lubrificanti venga effettuato
mediante il rilascio di appositi buoni in relazione al movimento risultante dal
libretto di marcia.
Il consegnatario provvede, mensilmente, alla
compilazione del prospetto che riepiloga le spese per il consumo dei carburanti
e dei lubrificanti, per la manutenzione ordinaria e per le piccole riparazioni e
lo trasmette al competente ufficio.
Art. 37 - Scritture contabili I sistemi di scritture finanziarie e patrimoniali, e i sistemi di elaborazione automatica dei relativi dati sono quelli previsti dagli art. 72, 73 e 74 del D.P.R. 18 dicembre 1979, n. 696.
Capo III
Art. 38 - Servizio di cassa interno - Il consiglio dell'Ente può
autorizzare l'istituzione di un servizio di cassa interno.
L'incarico di
cassiere è conferito dal consiglio del Parco, su proposta del direttore,
ad un impiegato di ruolo per una durata non superiore a 3 anni ed è
rinnovabile.
L'incarico di cassiere può cumularsi con quello di
consegnatario.
Il cassiere è dotato all'inizio di ciascun esercizio
finanziario, con delibera del comitato esecutivo, di apposito fondo,
reintegrabile durante l'esercizio, previa presentazione del rendiconto delle
somme già spese.
Con il fondo si può procedere esclusivamente
al pagamento delle minute spese di ufficio, delle spese per piccole riparazioni
e manutenzione di mobili e locali, delle spese postali, di automezzi e per
l'acquisto di giornali, nonché di pubblicazioni periodiche e simili per
importi non superiori a L. 2.000.000.
Sul fondo possono altresì
gravare gli acconti per spese di viaggio ed indennità di missione.
Nessun pagamento può essere eseguito dal cassiere con il fondo a
disposizione senza l'autorizzazione del presidente ed il visto del direttore.
Art. 39 - Riscossione per delega - Il cassiere può essere
delegato a riscuotere e a dare quietanza degli stipendi e delle altre competenze
dovute ai dipendenti delI'Ente e da pagarsi a mezzo assegni circolari non
trasferibili, ovvero in contanti quando l'emissione dei predetti assegni non sia
possibile, evidenziando in apposito registro le relative operazioni di
riscossione e di pagamento
E' ammessa la facoltà da parte del
dipendente di richiedere il pagamento dello stipendio e delle altre competenze
mediante accreditamento ad un conto corrente bancario intestato a suo nome
Il cassiere non può tenere altre gestioni all'infuori di quelle indicate
nel presente e nel precedente articolo.
Art. 40 - Scritture del
cassiere - Il cassiere tiene un unico registro per tutte le operazioni di
cassa da lui effettuate, a pagine numerate e munite di timbro d'ufficio nonché
della dichiara zione del direttore generale attestante il numero delle pagine di
cui il registro stesso si compone.
E' in facoltà del cassiere tenere
separati partitari, le cui risultanze devono essere giornalmente riportate sul
registro di cassa.
Titolo VI
I CONTRATTI
Art. 41 Norme generali Alle opere, alle forniture, alle locazioni, ed ai
servizi in genere si provvede con contratti secondo le norme e le procedure
previste dalle leggi regionali e statali in materia e dal regolamento per
l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello
Stato.
Per i contratti attivi la forma ordinaria di contrattazione è
la licitazione privata.
E' ammesso il ricorso alla trattativa privata o al
sistema in economia, nei casi previsti dai successivi articoli.
Per la
stipulazione dei contratti dell'Ente non è obbligatorio il parere del
consiglio di giustizia amministrativa e i contratti medesimi sono immediatamente
esecutivi all'atto della loro sottoscrizione.
Art. 42 - Deliberazioni in materia contrattuale La scelta della forma di contrattazione e la determinazione delle modalità dei contratti sono di competenza del comitato esecutivo, ad ecce zione di quelli attribuiti dalla l.r. 29 aprile 1985, n. 21 alla competenza del consiglio del Parco.
Art. 43 - Trattativa privata - Il ricorso alla trattativa privata, per
affidamento di lavori, è ammesso nei casi previsti dall'art. 36 della
l.r. 29 aprile 1985, n. 21.
Per l'acquisizione di servizi e la fornitura di
materiali ed attrezzature necessarie per l'espletamento dei compiti
istituzionali, il ricorso alla trattativa privata è ammesso:
Art. 45 - Stipulazione di contratti - Salvo il caso in cui nell'avviso
di gara o nella lettera di invito sia stabilito che il verbale di aggiudicazione
tiene luogo del contratto, avvenuta l'aggiu dicazione, si procede alla
stipulazione del contratto entro il termine massimo di trenta giorni dalla data
dell'aggiudicazione ovvero della comunicazione di essa all'impresa
aggiudicataria.
Per la trattativa privata la stipulazione del contratto
deve aver luogo pairimenti entro trenta giorni dalla data di comunicazione
dell'accettazione dell'offerta.
Qualora l'impresa non provveda, entro il
termine stabilito, alla stipulazione del contratto, I'Ente ha la facoltà
di dichiarare decaduta l'aggiudicazione ovvero l'accettazione dell'offerta,
disponendo l'incameramento della cauzione Provvisoria e la richiesta del
risarcimento dei danni in rapporto all'affidamento ad altri della prestazione.
L'Ente provvede a restituire tempestivamente alle ditte o persone non
aggiudicatarie i depositi cauzionali provvisori eventualmente da esse in
precedenza costituiti .
I contratti sono stipulati in forma pubblica,
amministrativa o privata, secondo le disposizioni di legge, anche mediante
scambio di corrispondenza, secondo l'uso del commercio.
Art. 46 - Collaudo dei lavori e delle forniture - Tutti i lavori e le
forniture sono soggette a collaudo secondo le norme stabilite dal contratto o
dal capitolato.
Il collaudo è eseguito di norma da dipendenti
dell'Ente ovvero, ove indispensabile, da estranei, tutti nominati dal comitato
esecutivo, purché in possesso della competenza tecnica che la natura
della prestazione richiede.
Se l'importo dei lavori o delle forniture non
supera rispettivamente la somma di 50 milioni e 25 milioni l'atto formale del
collaudo può essere sostituito da un certificato di regolare esecuzio ne
rilasciato da un dipendente dell'Ente nominato al sensi del precedente comma.
Per le prestazioni di servizi, il collaudo è sostituito
dall'accertamento, anche periodico, dell'esatto adempimento delle prestazioni
contrattuali da effettuarsi da un dipendente all'uopo nominato, ai sensi del
terzo comma, su proposta del direttore.
Art. 47 - Cauzioni e penalità - A garanzia dell'esecuzione dei
contratti le ditte debbono prestare cauzioni nelle forme e con le modalità
previste dalle norme vigenti.
Nel contratto devono essere previste le
penalità per inadempienza o ritardo nell'esecuzione del contratto.
Art. 48 - Servizi eseguiti in economia - I lavori, le provviste e i
servizi che possono essere eseguiti in economia, nei limiti di somma stabiliti
per le singole categorie con deliberazione del consiglio del Parco, sono i
seguenti: a) acquisto, manutenzione, riparazione ed adattamento di
mobili, scaffalature, utensili, arredi, macchine d'ufficio; b) riparazione e
manutenzione di autoveicoli ed acquisti di materiali di ricambio, combustibili,
lubrificanti; c) illuminazione e riscaldamento di locali; d) pulizia,
riparazione e manutenzione di locali; e) trasporti, spedizioni e
facchinaggi; f) provviste di generi di cancelleria, di stampati, di modelli, di
materiale per disegno, per fotografia e per videoregistrazione, nonché
stampa di moduli, circolari, etc.;
g) abbonamenti a riviste e periodici ed
acquisto di libri; h) provviste di effetti di corredo al personale dipendente.
Art. 49 - Esecuzione dei lavori in economia - I lavori in economia possono essere eseguiti: a) in amministrazione diretta, con materiali, utensili e mezzi propri o appositamente noleggiati, con personale dell'Ente; b) a cottimo fiduciario mediante affidamento ad imprese o persone di note capacità ed idoneità , previa acquisizione di preventivi o progetti contenenti le modalità di esecuzione dei lavori, i relativi prezzi, le condizioni di pagamento, le penalità da applicare.
Art. 50 - Provvista in economia - Le provviste in economia possono
essere eseguite previa acquisizione di almeno tre preventivi ed offerte
contenenti le condizioni di esecuzione, i relativi prezzi, le modalità
di pagamento, la penalità da applicare.
Quando si tratti di acquisti
di materiali di consumo di importo non superiore a L. 2.000.000 può
prescindersi dalle formalità di cui al precedente comma.
Art. 51 - Casi particolari di ricorso al sistema in economia - Possono essere eseguite in economia, qualunque sia l'importo relativo: a) le provviste ed i lavori in caso di rescissione e riso luzione di contratto, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare l'esecuzione nel tempo previsto dal contratto rescisso o risoluto; b) le provviste per accessori non previ sti da contratto in corso di esecuzione e per i quali l'Ente non può avvalersi della facoltà di imporne l'esecuzione; c) i lavori di completamento e di riparazione in dipendenza, in deficienza o di danni constatati dai collaudatori e per i quali siano state effettuate le corrispondenti detrazioni agli appaltatori o ditte.
Titolo VII
ORDINAMENTO DEI SERVIZI E DEL PERSONALE
Art. 52 - Principi generali - Alla organizzazione degli uffici e dei
servizi, con la specificazione dell'organico e la disciplina dello stato
giuridico ed economico del personale provvede il consiglio del Parco, con
apposito regolamento, in rapporto alle esigenze di funzionamento e alle finalità
istitutive dell'Ente.
Al personale dell'Ente si applica, di massima, lo
stato giuridico ed il trattamento economico del Personale regionale.
Al
personale addetto alla vigilanza compete il trattamento economico e lo stato
giuridico degli agenti e sottufficiali del corpo forestale regionale, ivi
compreso il trattamento previsto dall'art. 42, primo comma, della l.r. 29
ottobre 1985, n. 41.
Il personale di vigilanza, cui sono riconosciute, ai
sensi dell'art. 39 della l.r. 6 maggio 1981, n. 98, le funzioni previste
dall'art. 3 della l.r. 5 aprile 1972, n. 24, dovrà essere munito di una
tessera di riconoscimento rilasciata dal presidente, dovrà portare un
fregio distintivo della sua funzione ed è tenuto a prestare servizio nei
giorni festivi, fermo restando il diritto al giorno di riposo settimanale.
Le mansioni per cui è obbligatorio l'uso di una divisa saranno fissate
nel regolamento, di cui al Primo comma.
Il personale dell'Ente sarà
soggetto all'Assicurazione Generale Obbligatoria (A.G.O.) ed iscritto presso la
sede I.N.P.S. di Catania.
Il personale del Parco dovrà partecipare a
corsi di formazione, qualificazione, e aggiornamento professionale.
Il
regolamento organico dei servizi e del personale potrà, inoltre,
prevedere forme di utilizzazione dei soggetti che svolgono attività
autorizzata di guide alpine dell'Etna e di personale straordinario.
Titolo VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 53 - Aggiornamento dello statuto regolamento - Il presidente è
autorizzato ad apportare allo statuto regolamento vigente gli aggiornamenti
derivanti da modifiche legislative nelle materie di che trattasi.
Le
determinazioni del presidente, di cui al precedente comma, sono soggette al
controllo dell'Assessorato regionale del territorio e l'ambiente, che provvede
con proprio decreto alle relative variazioni.
Art. 54 - Aggiornamento dei valori pecuniari - I valori pecuniari indicati negli articoli precedenti sono aggiornati, all'inizio di ogni esercizio, sulla base degli indici ISTAT sull'andamento dei prezzi al consumo, con determinazione del presidente.
Art. 55 - Rinvio a norme - Per quanto non previsto nel presente statuto regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del codice civile, alle norme per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e alle norme concernenti lo stato giuridico dei dipendenti civili dello Stato.