I Decreti Istitutivi delle 19 Riserve


FAGGETA MADONIA
(Decreto 14 marzo 1984, pubbliatto 9ul S.O. alln G.U.R.S. n. 21 del 19 maggio 1984)

Art. 1 -E' costituita, ai sensi dell'art. 31 legge regionale 98/81, la riserva naturale , ricadente nei comuni di Isnello, di Castelbuono e di Petralia Sottana.

Art. 2 -La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di consen tire interventi di restauro forestale dell'intero ecosistema.

Art. 3 -Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese all'interno delle linee di dellmitazione segnate nella cartografia in scala 1:25.000 (fogli I.G.M. 260 IV S.O. e 260 IV N.O.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.
Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino alla approvazione del regolamento di cui al successivo art. 5.

Art. 4 -Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78 sugli immobili esistenti, purché muniti di autorizzazione rilasciata d~al sindaco del comune competente per territorio.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, il comune, nelI'ambito delle proprie competenze, è tenuto all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5 -La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del Dresente decreto, di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti ed alle modalità d'uso della riserva e preriserva.


LE MONTAGNE DELLE FELCI E DEI PORRI (Decreto 14 marzo 1984, pubblicato sul s.o. aila G.U.R.S. n. 21 del 19 maggio 1984)

Art. 1 -E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale , ricadente nei comuni di Leni, Malfa e S. Marina Salina.

Art. 2 -La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di conservare la vegetazione naturale e ripristinare la vegetazione forestale mediterranea nonché difendere la fauna.

Art. 3 -Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese al I'interno delle linee di dellmitazione segnate nella carta topografica I.G.M. in scala 1: 25.000 (F. 244 IV S.O.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificatamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B liarea destinata a preriserva.

Art. 4 -Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino alla approva zione del regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente eli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78 sugli immobili esistenti, purché muniti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, i comuni, nelI'ambito delle proprie competenze, sono tenuti all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5 -La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata al costituendo consorzio dei comuni di Leni, Malfa e S. Marina Salina con successivo provvedi mento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.


FOCE DEL FIUME BELICE E DUNE LIMITROFE
(Decreto 14 marzo 1984, pubblicato zul S.0. alla G.U.R.S. n. 21 del 19 maggio 1984)

Art. 1 -E' costituita, ai sensi dell'art. 31 legge regionale 98/81, la riserva naturale , ricadente nel comune di Castelvetrano e nel comune di Menfi.

Art. 2 -La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale integrale al fine di una con servazione e ricostituzione delle formazioni dunali, della flora e della fauna tipica delle dune.

Art. 3 -Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese al I'interno delle linee di dellmitazione segnate nella cartografia in scala 1:25.000 (F. I.G.M. 265 I N.E. e 265 I S.E.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.

Art. 4 -Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino alla approva zione del regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente eli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78 sugli immobili esistenti, purché mu niti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, i comuni, nelI'ambito delle proprie competenze, sono tenuti all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5 -La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata al comune di Castelvetrano con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine mas simo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti ed alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.


OASI DEL SIMETO
(Decreto 14 marzo 1984, pubbllcato sul S.0. alla G.U.R.S. n. 21 del 19 maggio 1984)

Art. 1 -E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale , ricadente nel comune di Catania.

Art. 2 -La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di favorire ed incrementare le conaizioni per la sosta e la nidificazione della fauna e il restauro della vegetazione psammoalofila e mediterranea.

Art. 3 -Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese al I'interno delle linee di dellmitazione segnate nella cartografia in scala 1:25.000 (fogli I.G.M. 270 III N.O. e 270 III S.O.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto e specificatamente con lettera A è indicata I'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva, coincidente con la zona destinata a parco territoriale urbano dal P.R.G. di Catania.

Art. 4 -Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino alla approva zione del regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78, sugli immobili esistenti, purché muniti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, il comune, nelI'ambito delle proprie competenze, è tenuto all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5 -La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata al comune di Catania con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività , ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.


LA TIMPA
(Decreto 14 marzo 1984, pubblicato sul S.0. alla G.U.R.S. n. 21 del 19 magglo 1984)

An. 1 -E' costituita, ai sensi dell'art. 31 legge regionale 98/81, la riserva naturale , ricadente nel comune di Acireale.

Art. 2 -La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di consen tire la conservazione e Tripristino della macchia mediterranea.

Art. 3 -Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese al I'interno delle linee di dellmitazione segnate nella tavola in scara 1:10.000 allegata (base cartografica; carta tecnica segnata da 1:10.000; fogli n. 625140; n. 625150; n. 634030) che fa parte integrante del presente decreto e specificatamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.

Art. 4 -Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino alla approvazione de[ regolamento di cui al successivo art 5
Nelle more sono ammessi esclusivamente eli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78, sugli immobili esistenti, purché mu niti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio
Per la salvaguardia delle finalità deUa legge regionale 98/81, il comune, nel l'ambito delle proprie competenze, è tenuto all'osservanza delle destinazioni e prescrizlom contenute nel presente decreto.

Art. 5 -La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata al comune di Acireale con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività , ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.


FIUME CIANE E SALINE Dl SIRACUSA
(Decreto 14 marzo 1984, pubbllcato sul S.0. alla G.U.R.S. n. 21 del 19 magglo 1984)

Art. 1-E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale , ricadente nel comune di Siracusa.

Art. 2 -La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della leege citata, come riserva naturale orientata al fine di salva guardare e rivitalizzare il papiro lungo l'intero corso del fiume Ciane e conservare i valori ambientali della zona umida delle Saline di Siracusa.

Art. 3 -Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese al I'interno delle linee di dellmitazione segnate nella carta topografica I.G.M. in scala 1:25.000 (F. 274 II S.O.) alleeata, che fa parte integrante del presente decreto e specificatamente con lettera Al'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a prerlserva.

Art. 4 -Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino alla approva zione del regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente eli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78, sugli immobili esistenti, purché mu niti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, il comune, nelI'ambito delle proprie competenze, è tenuto all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5 -La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata all'amministra zione provinciale di Siracusa con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività , ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.


OASI FAUNISTICA Dl VENDICARI
(Decreto 14 marzo 1984, pubblicato sul S.0. alla G.U.R.S. n. 21 del 19 maggio 1984)

Art. 1 -E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale , ricadente nel comune di Noto.

Art. 2 -La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di consen tire la sosta e la nidificazione della fauna e il restauro della vegetazione psammoalofila e mediterranea.

Art. 3 -Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese al I'interno delle linee di dellmitazione segnate nella cartografia in scala 1:25.000 (fogli I.G.M. 277 III N.O., 277 IV S.E. e 277 III N.E.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto e specificamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B1 e B2 I'area destinata a preriserva; con lettera B1 I'area di preriserva destinata alle attività agricole e con lettera B2 I'area di preriserva destinata alle attività ricreative, turistiche e sportive.

Art. 4 -Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comDortanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino all'approvazione de~regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78 sugli immobili esistenti, purché mu niti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, il comune, nelI'ambito delle proprie competenze, è tenuto alla osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5 -La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana, con successivo provvedimento, da ema narsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione, con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti ed alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.


CAVAGRANDE DEL CASSIBILE
(Decreto 14 marzo 1984, pubblicato aul S.0. alla G.U.R.S. n. 21 del 19 magglo 1984)

Art. 1 -E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale , ricadente nei comuni di Noto, Siracusa ed Avola.

Art. 2 -La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata ai fini di conser vare la vegetazione naturale, ripristinare la vegetazione forestale mediterranea nonché di difendere ed incrementare la fauna mediterranea.

Art. 3 -Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese al I'interno della linee di dellmitazione segnate nella cartografia in scala 1:25.000 (fogli I.G.M. 277 IV N.O. e 277 IV N.E.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificatamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.

Art. 4 -Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino alla approva zione del regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art 20 della legge regionale 71/78, suggi immobili esistenti, purché mu niti dl autorlzzazlone nlasclata dal smdaco del comune competente per territono.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, i comuni, nelI'ambito delle proprie competenze, sono tenuti all'osservanza delle destinazioni e prescnzloni contenute nel presente decreto.

Art. 5 -La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana con successivo provvedimento, da ema narsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.


ISOLE DELLO STAGNONE Dl MARSALA
(Decrdo 4 lugllo 1984, pubbllcato sul S.0. alla G.U.R.S.in. 34 dell'11 agosto 1984)

Art. 1 -E' costituita, ai sensi deU'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale , ricadente nel comune di Marsala.

Art. 2 -La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di preservare la caratteristica flora alofila, le associazioni vegetali anch'esse caratteristiche, perchè legate all'ambiente salmastro, nonchè la presenza di diverse specie endemiche fra le quali alcune specie di limonium e la presenza dell'unica stazione relitta della composita calendula maritima.

Art. 3 -Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese alI'interno delle linee di dellmitazione segnate nella cartografia I.G.M. in scala 1: 25.000 (fogli 256 I S.E. -257 IV S.O. - 257 III N.O.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.

Art. 4 -Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino alla approva zione del regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78 sugli immobili esistenti, purché mu niti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.
Per la salvaguardia delle finalità della le ge regionale 98/81, il comune, nell'ambito delle proprie competenze, è tenuto alí'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5 -La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata al comune di Marsala, con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti ed alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.


FIUME FIUMEFREDDO
(Decreto 29 glugno 1984, pubblicato sul S.0. alla G.U.R.S. n. 34 dell'11 agosto 1984)

Art. 1 -E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale , ricadente nei comuni di Fiumefreddo e Calata biano.

Art. 2 -La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di consentire la conservazione dè lla flora acquatica ed il ripristino, lungo gli argini, della vegetazione mediterranea.

Art. 3 -Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese al l'interno delle linee di dellmitazione segnate nella cartografia I.G.M. in scala 1: 25.000 (foglio 262 II N.O.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto e specificatamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.

Art. 4 -Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino all'approvazione del regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78, sugli immobili esistenti, purché mu niti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, i comuni, nelI'ambito delle proprie competenze, sono tenuti all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5 -La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata al costituendo consorzio tra i comuni di Fiumefreddo e Calatabiano, con successivo provvedi mento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.


MONTE QUACELLA
(Decreto 29 giugno
1984, pubblicato sul S.0. alla G.U.R.S. n. 34 dell'11 agosto 1984)

Art. 1-E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della le ge regionale 98/81, la riserva naturale , nel comune di Polizzi Generosa.

Art. 2 -La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di preser vare gli importanti e peculiari endemismi ivi esistenti.

Art. 3 -Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese al I'interno delle linee di dellmitazione segnate nella cartografia I.G.M. in scala 1:25.000 (foglio 260 IV S.O. e foglio 260 III N.O.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.

Art. 4 -Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino alla approva zione del regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78 sugli immobili esistenti, purché mu niti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.
Per la salvaguardia delle fialità della legge regionale 98/81, il comune, nelI'ambito delle proprie competenze, è tenuto all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5 -La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana con successivo provvedimento, da ema narsi entro il termine massimo di un anno dalla data del ptesente decreto, di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti ed alle modalità d'uso della riserva e preriserva.


BOSCO Dl ALCAMO (Decreto 29 glugno 1984, pubblicato sul S.O. alla G.U.R.S. n. 34 dell-11 agosto 1984)

Art. 1 -E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81 , la riserva naturale , ricadente nel comune di Alcamo.

Art. 2 -La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di guidare la vegetazione verso lo stadio climax.

Art. 3 -Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese alI'interno delle linee di dellmitazione segnate nella cartografia in scala 1:25.000 (fogli 257 I N.E. e 258 IV N.O.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.

Art. 4 -Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino alla approva zione del regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78 sugli immobili esistenti, purché mu niti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, il comune, nell'ambito delle proprie competenze, è tenuto all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5 -La gestione della riserva, di cui all'art. 1, sarà affidata all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana, con successivo provvedimento, da ema narsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti ed alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.


ZONA Dl OVODEPOSIZIONE DELLE TARTARUGHE (Decreto 4 lugllo 1984, pubbllcato sul S.0. alla G.U.R.S. n. 34 dell'11 agosto 1984)

Art. 1 -E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale , ricadente nel comune di Lampedusa e Linosa.

Art. 2 -La riserva naturale, di cui all'art. 1, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale speciale al fine di garantire condizioni ambientali atte alla riproduzione delle tartarughe marine e di approfon dire le conoscenze scientifiche sul fenomeno della ovodeposizione dei detti animali nelle isole Pelagie.

Art. 3 -L'area destinata a riserva è quella compresa all'interno della linee di dellmitazione segnata nella cartografia I.G.M., in scala 1:25.000 (foglio 265 II S.O.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto.
Al contorno delle zone dellmitate come riserva non si individua l'area destinata a preriserva in quanto con D.A. n. 000207/84 del 29 giugno 1984, ai sensi dell'art. 6 della citata legge n. 98, I'area di che trattasi è stata sottoposta a vincolo blennale.

Art. 4 -Nel territorio destinato a riserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino all'approvazione del regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78 sugli immobili esistenti, purché mu niti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, il comune, nelI'ambito delle proprie competenze, è tenuto all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5 -La gestione della riserva, di cui all'art. l, sarà affidata al comune di Lampedusa e Linosa con successivo provvedimento, da emanarsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività , ai divieti ed alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.


FOCE DEL FIUME PLATANI
(Decreto 4 luglio
1984, pubbllcato sul s.o. alla G.U.R.S. n. 34 dell'11 agosto 1984)

Art. l -E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale , ricadente nei comuni di Ribera e Cattolica Eraclea.

Art. 2 -La riserva naturale, di cui all'art. l, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di garan tire la conservazione della popolazione ornitica, di favorire la ricostituzione della macchia mediterranea, delle associazioni vegetali alofile e della fauna dunicola.

Art. 3 -Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese al I'interno delle linee di dellmitazione segnate nella cartografia in scala 1:25.000 (fogli 266 II S.O. e 266 II N.O.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.

Art. 4 -Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino all'approva zione del regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78, sugli immobili esistenti, purché mu niti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente per territorio.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, i comuni, nelI'ambito delle proprie competenze, sono tenuti all'osservanza delle destinazioni e prescrlzloni contenute nel presente decreto.

Art. 5 -La gestione della riserva, di cui all'art. l, sarà affidata all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana, con successivo provvedimento, da ema narsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti ed alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.


PINETA Dl VITTORIA (Decreto 27 dicembre 1984, pubblicato sulla G.U.R.S del 2 marzo 1985)

Art.l -E' costituita ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale , ricadente nei comuni i Vittoria, Comiso e Ragusa.

Art. 2 -La riserva naturale, di cui all'art. l, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine di salva guardare gli ultimi lembi di formazione autoctona di pinus halepensis e di ricostituire la pineta nell'area a gariga degradata per azione antropica.

Art. 3 -Le aree destinate a riserva e a pre-riserva sono quelle comprese al I'interno delle linee di dellmitazione segnate nella cartograha I.G.M. in scala 1: 25.000, tavolette nn. 275 I S.E., 276 IV N.O., 276 IV S.O., 276 IV N.E. allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a pre-riserva.

Art. 4 -Nei territori destinati a riserva e pre-riserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino all'approva zione del regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a e b dell'art. 20 della legge regionale 71/78, sugli immobili esistenti, purché mu niti di autorizzazione rirasciata dal sindaco del comune competente per territorio.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81 i comuni, nell'ambito delle proprie competenze, sono tenuti alla osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5 -La gestione della riserva, di cui all'art. l, sarà affidata all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana con successivo provvedimento, da ema narsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e della pre-riserva.


LAGO TREARIE
(Decreto 30 marzo 1985, pubbllcato aul S.0. alla G.U.R.S. n. 28 del 6 lugllo 1985)

Art. l -E' costituita, ai sensi dell'art. 3 l della legge regionale 98/8 l, la riserva naturale , ricadente nei comuni di Randazzo e Tortorici.

Art. 2 -La riserva naturale, di cui all'art. l, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine della conservazione dell'ecosistema lacustre.

Art. 3 -Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese alI'interno delle linee di dellmitazione segnata dalla cartografia in scala l :25.000 (foglio IGM n. 261 I N.E.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto, e specificatamente con lettera A l'area destinata a riserva e con lettera B l'area destinata a preriserva.

Art. 4 -Nei territori destinati a riserve e preriserve non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino all'approva zione del regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78, sugli immobili esistenti, purché mu niti di autorizzazione rilasciata dal sindaco competente per territorio.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, i comuni, nelI'ambito delle proprie competenze, sono tenuti all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5 -La gestione della riserva, di cui all'art. l, sarà affidata all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana con successivo provvedimento, da ema narsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti e alle modalità d'uso della riserva e della preriserva.


MONTE SORO
(Decreto 29 marzo 1985, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 28 del 6 luglio 1985)

Art. l -E' costituita, ai sensi dell'art. 31 della legge regionale 98/81, la riserva naturale , ricadente nei comuni di Cesarò e di Alcara Li Fusi.

Art. 2 -La riserva naturale, di cui all'art. l, è tipologicamente individuata, ai sensi dell'art. 7 della legge citata, come riserva naturale orientata al fine della conservazione dell'ecosistema forestale della faggeta.

Art. 3 -Le aree destinate a riserva e a preriserva sono quelle comprese al I'interno delle linee di dellmitazione segnate nella carta topografica IGM in scala 1:25.000 (fogli 261 IV N.E., 261 IV S.E., 261 I S.O., 261 I N.O.) allegata, che fa parte integrante del presente decreto e specificamente con lettera A l'area de stinata a riserva e con lettera B1 e B2 I'area destinata a preriserva; con lettera B1 I'area di preriserva destinata agli interventi di miglioramento forestale e con lettera B2 I'area di preriserva destinata ad interventi di miglioramento ambientale ed impianti ricreativi, turistici e sportivi.

Art. 4 -Nei territori destinati a riserva e preriserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche o attività edilizie, sino all'approvazione del regolamento di cui al successivo art. 5.

Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art 20 della legge regionale 71/78 sugli immobili esistenti, purché mu niti dl autorlzzazlone rllasaata dal sindaco del comune competente per territorlo.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, i comuni, nelI'ambito delle proprie competenze, sono tenuti alla osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5 -La gestione delle riserve, di cui all'art. l, sarà affidata all'Azienda foreste demaniali della Regione siciliana con successivo provvedimento, da ema narsi entro il termine massimo di un anno dalla data del presente decreto, di approvazione della prescritta convenzione con annesso regolamento relativo alle attività, ai divieti ed alle modalità d'uso della riserva e preriserva.


MACCHIA FORESTA DEL FIUME IRMINIO
(Decreto 7 giugno 1985, pubblicato aulla G.U.R.S. n. 31 del 27 lugllo 1985)

Art. l -E' costituita, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 l della legge regionale 98/81, la riserva denominata .

Art. 2 -La riserva naturale, di cui al superiore art. l è tipologicamente individuata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 della legge citata, come riserva speciale biologica, ciò per il raggiungimento delle finalità espresse nelle motivazioni del presente decreto.

Art. 3 -Le aree destinate a riserva e a pre-riserva sono quelle dellmitate nella cartografia scala l: 25.000 (I.G.M. F. 276 III Nord-Est) che fa parte integrante del presente decreto, e precisamente la zona denominata comprende l'area di riserva, mentre la zona denominata comprende quella di pre-riserva.

Art. 4 -Nei territori destinati a riserva e pre-riserva non sono consentite attività comportanti trasformazioni urbanistiche, attività edilizie o di modificazione del suolo sino all'approvazione del regolamento di cui al successivo art. 5.
Nelle more sono ammessi esclusivamente gli interventi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 20 della legge regionale 71/78, sugli immobili esistenti, purché mu niti di autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune competente.per territorio.
Per la salvaguardia delle finalità della legge regionale 98/81, i comuni, nelI'ambito delle proprie competenze, sono tenuti all'osservanza delle destinazioni e prescrizioni contenute nel presente decreto.

Art. 5 -La gestione della riserva di cui al superiore art. l con successivo provvedimento, da emanarsi entro un anno dall'adozione del presente decreto, nel quale saranno specificati diritti ed obblighi dell'ente affidatario, e l'elenco delle modalità d'uso e divieti da osservarsi nella fruizione della riserva e della pre-riserva, sarà affidata all'amministrazione provinciale di Ragusa, che si avvarrà della consulenza dell'istituto di botanica e del dipartimento di biologia animale dell'Università di Catania.


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